IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera h) punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera f), punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modulita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  ed istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale -
Ufficio  produzioni vegetali della regione Basilicata con il quale lo
stesso  ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate,
per   la  vendemmia  2004,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  alla
produzione  di vino a denominazione di origine controllata «Aglianico
del  Vulture»  ed  ha  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento  che
autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  del  v.q.p.r.d.  citato in
premessa,  ottenuto da uve raccolte nelle aree viticole della regione
Basilicata e per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dallo specifico disciplinare di produzione.
  2. Le operazioni di arricchimento, per il v.q.p.r.d. «Aglianico del
Vulture», debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopraccitati  e  nel  limite  massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato  e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte
salve  le  misure piu' restrittive previste dal relativo disciplinare
di produzione.
  3. Le  operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  della  tipologia spumante (v.s.q.p.r.d.) «Aglianico
del   Vulture»  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  sono
autorizzate per le varieta' di vite «Aglianico».
  4. Dette  operazioni debbono essere effettuate secondo le modalita'
previste  dai  regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite
massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di
uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione
parziale,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  previste  dal
relativo disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 23 settembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate