IL DIRETTORE GENERALE
                dei farmaci e dei dispositivi medici
                    Ufficio centrale stupefacenti

  Viste   le   convenzioni  internazionali  in  materia  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope;
  Visti  gli  articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia
di   disciplina  degli  stupefacenti  e  delle  sostanze  psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto  il  decreto  direttoriale  12 novembre  2003 «Determinazione
delle  quantita'  di  sostanze  stupefacenti e psicotrope che possono
essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso
dell'anno 2004», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 272 del 22 novembre 2003;
  Visto il D.D. 20 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie generale - n. 54 del 5 marzo 2004, che rettifica il suddetto
decreto  12 novembre  2003, autorizzando la ditta «Solmag S.p.a.» via
Milano  n.  186,  Garbagnate Milanese (Milano), subentrata alla Ditta
Laboratori  Mag  S.p.a.  a  seguito  del cambio di ragione sociale, a
fabbricare  e a mettere in commercio in Italia e all'estero nel corso
dell'anno 2004 le sostanze indicate nel citato decreto;
  Vista  l'istanza datata 13 settembre 2004, con cui la ditta «Solmag
S.p.a.»  ha  chiesto  di  essere autorizzata ad aumentare la quota di
fabbricazione  di fendimetrazina da kg 5.000 a kg 7.000, da destinare
alle vendite all'estero nell'anno 2004;
  Considerato  che  la citata ditta e' stata regolarmente autorizzata
alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990;
  Ritenuto,  pertanto,  di dover procedere alla variazione in aumento
della quota di che trattasi;
                              Decreta:
  La  ditta  «Solmag  S.p.a.», via Milano n. 186, Garbagnate Milanese
(Milano),  e'  autorizzata  a  fabbricare  e  a  mettere  in  vendita
all'estero,  nel  corso  dell'anno  2004,  kg 2.000 di fendimetrazina
espressa in base anidra.
  Tale quota e' valida fino al 31 dicembre 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 27 settembre 2004

                                      Il direttore generale: De Giuli