IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, di riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
  Visto  l'art.  9,  comma  3,  del  citato  decreto legislativo, che
prevede  che, con decreto ministeriale, siano dettate, per i film che
contengono  inquadrature  di marchi e prodotti, le modalita' tecniche
di attuazione del relativo avviso;
  Visto  l'art.  27,  comma  8,  del citato decreto legislativo, come
modificato  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;
  Sentito il Ministero delle attivita' produttive;

                               Adotta

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
             Ammissibilita' del collocamento pianificato
                        di marchi e prodotti
  1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e' ammesso il collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle
scene   di   un'opera  cinematografica  «product  placement»  con  le
modalita' tecniche previste dal presente decreto.
  2.  Le  forme  di  collocamento  pianificato di cui al comma 1 sono
rimesse  alla contrattazione tra le parti, nel rispetto dei limiti di
cui all'art. 2.