IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo, che prevede che, con decreto ministeriale, siano dettate, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, le modalita' tecniche di attuazione del relativo avviso; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; Sentito il Ministero delle attivita' produttive; Adotta il seguente decreto: Art. 1. Ammissibilita' del collocamento pianificato di marchi e prodotti 1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' ammesso il collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «product placement» con le modalita' tecniche previste dal presente decreto. 2. Le forme di collocamento pianificato di cui al comma 1 sono rimesse alla contrattazione tra le parti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2.