IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e
31 maggio   2004,   con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale  rilasciata  all'organismo  di controllo denominato «CSQA -
Certificazioni  Srl»,  con  decreto  del  24 gennaio  2003,  e' stata
prorogata fino al 28 ottobre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 21 marzo 2002,
protocollo n. 61437;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta «Gorgonzola» registrata con
il  regolamento  della  Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'   prorogata   con  decreti  10 giugno  2003,  24  ottobre  2003,
12 febbraio  2004  e  31 maggio  2004,  e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004.