IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed
in  particolare  l'art.  18 che prevede l'obbligo della presentazione
della dichiarazione di raccolta uve e produzione vino;
  Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95 del 7 luglio
1995,  che  definisce  le  funzioni  e  le competenze degli organismi
pagatori  in  materia  di  gestione  ed  attuazione degli adempimenti
connessi all'erogazione degli aiuti comunitari;
  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 2392/86 del 24 luglio
1986 e successive modifiche, relativo all'istituzione dello schedario
viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  2729/2000 del
14 dicembre  2000  recante  modalita' di applicazione per i controlli
nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  1282/2001 del
28 giugno  2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto
riguarda  le  informazioni  per  la  conoscenza  dei  prodotti  ed il
controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  884/2001  della  Commissione, del
24 aprile  2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai
documenti  che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale
e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000,
n. 188;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto 2000, n. 260, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  221  del
21 settembre  2000,  e  successive  modifiche,  recante  disposizioni
sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 94 del 22 aprile
2004,  recante  disposizioni  in  materia  di  soggetti  e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e i) della legge
7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il decreto ministeriale del 10 febbraio 1987 che attribuisce
all'AIMA, ora AGEA, la gestione dello schedario viticolo;
  Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503;
  Visti  i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
1° agosto  1995,  del  28 novembre  1995,  del  6 agosto  1997  e del
16 ottobre  2001,  con  i  quali  sono stati stabiliti i termini e le
modalita'   per  la  presentazione  della  dichiarazione  annuale  di
raccolta  delle  uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli
ed  e'  stato previsto un modello relativo alla dichiarazione annuale
di raccolta delle uve e di produzione del vino;
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 recante modalita' di
applicazione  del  divieto di vinificazione delle uve da tavola e per
la  vinificazione  delle  uve  di  cui  all'art. 28, paragrafo 1, del
regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Soggetti tenuti alle dichiarazioni

  1. Sono  tenuti  alla presentazione della dichiarazione di raccolta
delle uve e produzione vinicola i produttori indicati agli articoli 2
e 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno
2001  e  coloro  che,  nel  corso  della  campagna,  hanno  proceduto
all'acquisto  e/o  trasformazione  di  prodotti a monte del vino e li
hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.
  2. Sono   tenuti   alla  dichiarazione  di  raccolta  delle  uve  i
produttori  di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione
e/o  alla  trasformazione  in mosto per succhi nei limiti del decreto
ministeriale  del  19 dicembre  2000.  Inoltre  sono  obbligati  alla
dichiarazione  di  raccolta  delle  uve  i produttori di uve da mensa
destinate alla trasformazione in mosto per succhi.
  3. Ai  sensi  dell'art. 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
(CE)   della  Commissione  n.  1282/2001  del  28 giugno  2001,  sono
esonerati  dalla  presentazione  della  parte  della dichiarazione di
raccolta delle uve e produzione vinicola, relativa alla sola raccolta
delle  uve, i produttori che cedono la totalita' delle uve di propria
produzione ad un unico organismo associativo.
  4. I  produttori  di  cui  al  comma  3  sono  tenuti  a  compilare
l'apposito    modello   che   sara'   allegato   alla   dichiarazione
dell'organismo associativo.
  5.  I  produttori  di  vino  che  vinificano  esclusivamente uve di
propria  produzione  senza  procedere  ad  alcun  acquisto  di  altri
prodotti   vinicoli,   e  a  condizione  che  non  effettuino  alcuna
manipolazione,  possono  utilizzare  il  modello  previsto  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  1, in luogo del prescritto registro di carico e
scarico.