LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  direttiva  n.  2003/6/CE  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio  del  28 gennaio  2003,  relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
  Visto  in  particolare  il  disposto  dall'art.  8  della  predetta
direttiva  riguardante  la  deroga  ai divieti relativi agli abusi di
mercato  per  le  operazioni  di  stabilizzazione  di  uno  strumento
finanziario,  a  condizione  che  tali  negoziazioni  si  svolgano in
conformita'  delle  disposizioni  di applicazione adottate secondo la
procedura stabilita dalla stessa direttiva;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2273/2003 della Commissione europea
del  22 dicembre 2003 recante modalita' di esecuzione della direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda
le deroghe previste per i programmi di riacquisto di azioni proprie e
per  le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari, ed, in
particolare,  le  condizioni che devono essere soddisfatte perche' le
operazioni  di  stabilizzazione  degli  strumenti  finanziari possano
beneficiare della predetta deroga;
  Vista  la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la disciplina degli
emittenti,  in  attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  come  modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile
2000,  n.  13086  del  18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n.
13130  del  22 maggio  2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del
12 giugno  2002,  n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo
2003 e n. 14692 dell'11 agosto 2004;
  Visto  in  particolare  che  l'art.  15  del  predetto  regolamento
concernente   gli   obblighi   di   comportamento   che  l'offerente,
l'emittente  e  chi colloca i prodotti finanziari, nonche' coloro che
si  trovano  in  rapporto  di  controllo  o  di collegamento con tali
soggetti  devono  osservare  nell'attivita'  di  compravendita  degli
strumenti  finanziari  oggetto della sollecitazione o degli strumenti
finanziari ad essi collegati;
  Considerato che in ordine al comportamento che tali soggetti devono
tenere  sussistono  differenze  tra  le  indicazioni desumibili dalle
condizioni  contenute  nel  predetto regolamento comunitario e quelle
contenute   nel  citato  art.  15  del  regolamento  concernente  gli
emittenti;
  Considerato che ai sensi dell'art. 18 della predetta direttiva «Gli
Stati   membri   mettono   in  vigore  le  disposizioni  legislative,
regolamentari   e  amministrative  necessarie  per  conformarsi  alla
presente direttiva entro il 12 ottobre 2004»;
  Ritenuta  la  necessita',  in attesa del recepimento della predetta
direttiva  comunitaria,  di  adeguare  il  disposto  dell'art. 15 del
regolamento  adottato  con delibera n. 11971/1999 alle previsioni del
citato regolamento comunitario;
                              Delibera:
  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
12475  del  6 aprile  2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del
3 maggio  2001,  n.  13130  del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno
2002,  n.  13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n.
14002  del  27 marzo  2003,  n. 14372 del 23 dicembre 2003 e n. 14692
dell'11 agosto 2004, e' modificato come segue:
    l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 15.
       Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della
                 sollecitazione o ad essi collegati
  1.  I  soggetti  indicati  nell'art.  95, comma 2, del testo unico,
possono effettuare, per conto proprio, acquisti o offerte di acquisto
di  strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o operazioni su
strumenti  collegati  equivalenti,  al fine della stabilizzazione del
prezzo  di  mercato  di  tali  strumenti finanziari, a condizione che
siano rispettate le modalita' e i termini indicati negli articoli 8 e
10  del  regolamento  (CE)  2273/2003  della  Commissione europea del
22 dicembre 2003.
  2.  I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui e' in
corso   la   stabilizzazione,  effettuano  le  negoziazioni  volte  a
liquidare  le  posizioni risultanti dall'attivita' di stabilizzazione
in  modo  tale  da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo
alle condizioni in esso prevalenti.
  3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione, i
soggetti   indicati   al  comma  1  comunicano  al  pubblico  i  dati
complessivi delle operazioni di acquisto e vendita previste nei commi
1   e  2.  La  comunicazione,  contenente  le  informazioni  indicate
nell'allegato  1L, e' contestualmente inoltrata, per il tramite di un
soggetto  congiuntamente  incaricato,  alla  societa' di gestione del
mercato  che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad
almeno  due agenzie di stampa; copia della comunicazione e' trasmessa
alla Consob.».
  II.  L'allegato  1L  e'  sostituito  dall'allegato  1L  unito  alla
presente delibera;
  III. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob
e  nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 13 ottobre 2004
                                                Il presidente: Cardia