IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  l'art.  3,  comma  1-bis, decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353,  convertito  con  la  legge  27 febbraio  2004,  n. 46, il quale
prevede  che  con  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni siano
determinate  le  procedure  per  il monitoraggio dell'andamento degli
oneri  finanziari  pubblici  in  materia  di  agevolazioni tariffarie
postali  per  la  spedizione  di  prodotti  editoriali,  ai  fini del
rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato, ai sensi del comma 1
dello stesso articolo, dai fondi stanziati sugli appositi capitoli di
bilancio;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1997,  n.  261,  che ha
recepito   nell'ordinamento   interno   la   direttiva  97/67/CE  del
Parlamento  europeo  e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;
  Visto,  altresi',  il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384,
di attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi
postali della comunita';
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002,
recante  «Tariffe  per la spedizione di invii di libri e di stampe in
abbonamento  postale  di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2
della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 novembre 2002, n. 289;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002,
recante  «Spedizioni  di  stampe  in  abbonamento postale di cui alla
lettera  c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2002, n.
290;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002,
recante  «Prezzi  per  la spedizione di stampe in abbonamento postale
non  iscritte  al  registro  nazionale  delle stampe e non rientranti
nella  categoria  no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 novembre 2002, n. 291;
  Vista  la  deliberazione del CIPE n. 77/2003 del 29 settembre 2003,
recante «Linee guida sulla regolamentazione del settore postale»;
  Visto il contratto di programma 2003-2005 firmato il 1° giugno 2004
tra  il  Ministero delle comunicazioni e la societa' per azioni Poste
italiane,  ed  in  particolare  l'art.  9,  comma  2, lettera a), che
dispone  in  materia  di agevolazioni nei settori dell'editoria e del
non profit;
  Ritenuta  la  conseguente  necessita'  di  definire  le procedure e
modalita'  del  monitoraggio  dell'andamento  degli  oneri finanziari
pubblici  in  materia  di  agevolazioni  tariffarie  postali  per  la
spedizione di prodotti editoriali, ai fini del rispetto del limite di
spesa  rappresentato  dai  fondi stanziati sugli appositi capitoli di
bilancio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Entro  novanta  giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la Societa' Poste
italiane  S.p.a., avvalendosi delle risultanze degli anni dal 2001 al
2003, trasmette al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale
per  la  regolamentazione  del settore postale una relazione recante,
per   ciascun  mese,  il  valore  complessivo  medio  rappresentativo
dell'incidenza   percentuale   su   base   annua  delle  agevolazioni
tariffarie praticate, con evidenziazione delle relative fasce annuali
di oscillazione e delle linee di tendenza rilevabili.
  2.  I  valori  medi  mensili  e  gli  altri  dati  di  cui al comma
precedente  dovranno  essere successivamente attualizzati con cadenza
annuale,  mediante  una  relazione  di  aggiornamento trasmessa dalla
stessa  Societa'  al  Ministero  entro  il 1° febbraio di ogni anno e
riferita all'ultimo triennio decorso.
  3.  La  relazione  annuale  di  cui al comma 2 dovra' dare altresi'
evidenza  ai  dati  indicativi  mensili  ottenibili  rapportando  gli
stanziamenti di bilancio per agevolazioni tariffarie postali previsti
per  l'esercizio  in  corso con i valori percentuali medi ottenuti ai
sensi  dei  commi  precedenti.  Nel  caso  in cui durante l'esercizio
finanziario  l'ammontare oggetto di stanziamento venga modificato, la
comunicazione dei dati indicativi mensili conseguentemente aggiornati
dovra' seguire senza indugio.
  4.  Ai  fini della determinazione dei valori medi mensili di cui ai
precedenti  commi  1  e  2 non si tiene conto delle voci di arretrato
derivanti  dal  contenzioso;  agli stessi fini, l'incidenza ponderale
dei  singoli anni di ogni triennio e' fatta pari, rispettivamente, al
40  per cento per l'anno appena concluso, e al 30 per cento per i due
precedenti.