IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91; il decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
il   decreto   legislativo   16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.  39  del  30  gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n. 53; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza   della   lingua  italiana  (documentazione  acquisita  il
31 agosto 2004); alla esperienza professionale posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di servizi nella seduta del 5 settembre 2003, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che  la  formazione professionale attestata dal titolo, inferiore
per  durata  a  quella  prevista  in Italia, risulta compensata dalla
prova  di  una  esperienza professionale di durata doppia del periodo
mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma    di    istruzione    superiore:    Zeugnis   über   die
Wissenschaftliche  Prüfung  für  das  Lehramt  an  Gymnasien (Diploma
d'esame  scientifico  di  stato per l'insegnamento nelle scuole medie
inferiori  e  superiori),  rilasciato  in  data  30 maggio 1997 dalla
Commissione  esaminatrice del Ministero pubblica istruzione del Land.
Baden Wüttemberg (Germania);
    titolo  di abilitazione all'insegnamento: Zeugnis über die Zweite
Staatsprüfung  für die Laufbahn des hheren Schuldienstes an Gymnasien
(Diploma  del  secondo  esame  di  stato per la carriera d'insegnante
nelle  scuole  medie  superiori,  ginnasi, licei), rilasciato in data
27 ottobre 2000 dalla commissione esaminatrice del Ministero pubblica
istruzione del Land. Baden Württemberg (Germania),
  posseduto da:
    cognome: Graziosa;
    nome: Lucia;
    nata a: Gaildorf (Germania);
    il: 26 giugno 1971;
    cittadinanza comunitaria (italiana);
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al   decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  115,  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    45/A «Lingua straniera» - tedesco e francese;
    46/A «Lingue e civilta' straniere» - tedesco e francese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 31 agosto 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli