IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123;
  Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264;
  Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001;
  Vista  la  delibera  del  Centro  nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11;
  Sentito  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione,  con  il  parere  del  22 settembre  2004, dal quale
parzialmente  ci  si  discosta,  ove  si  ravvisa la superfluita' del
certificato   per   la  crittografia  delle  informazioni  trasmesse,
ritenendo  opportuno  garantire  la  massima  sicurezza  nei raccordi
comunicativi,  in  particolare,  nel  punto  d'accesso  e nel gestore
centrale;    ritenuta,    inoltre,    l'opportunita'    di   limitare
l'utilizzazione   delle   caselle  di  posta  elettronica  alle  sole
comunicazioni    del    processo    telematico,   in   considerazione
dell'inesperienza degli utenti, in fase di prima attuazione;
  Sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, con il
parere del 23 luglio 2004, dal quale parzialmente ci si discosta, ove
si  ravvisa  l'utilita' di inserire ulteriori richiami, sostanziali e
formali,  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003, trovando tale
normativa,  di  rango  superiore,  comunque  applicazione;  ritenuta,
inoltre,  la non necessita' di individuare i titolari del trattamento
dei  dati  personali,  esulando  la problematica dal ristretto ambito
delle  regole  tecniche;  ritenuta  la  non opportunita' di cumulare,
necessariamente,  il responsabile della sicurezza con il responsabile
del  trattamento  dei dati personali, attese le diverse finalita' che
possono   richiedere   professionalita'  differenti  ed,  infine,  di
mantenere  le  ampie condizioni di accesso agli avvocati dello Stato,
in  ragione  della loro rappresentanza, fissata dall'art. 1 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative per
l'uso  di  strumenti  informatici e telematici nel processo civile di
cui  all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123.