IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001; Vista la delibera del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11; Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con il parere del 22 settembre 2004, dal quale parzialmente ci si discosta, ove si ravvisa la superfluita' del certificato per la crittografia delle informazioni trasmesse, ritenendo opportuno garantire la massima sicurezza nei raccordi comunicativi, in particolare, nel punto d'accesso e nel gestore centrale; ritenuta, inoltre, l'opportunita' di limitare l'utilizzazione delle caselle di posta elettronica alle sole comunicazioni del processo telematico, in considerazione dell'inesperienza degli utenti, in fase di prima attuazione; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere del 23 luglio 2004, dal quale parzialmente ci si discosta, ove si ravvisa l'utilita' di inserire ulteriori richiami, sostanziali e formali, al decreto legislativo n. 196 del 2003, trovando tale normativa, di rango superiore, comunque applicazione; ritenuta, inoltre, la non necessita' di individuare i titolari del trattamento dei dati personali, esulando la problematica dal ristretto ambito delle regole tecniche; ritenuta la non opportunita' di cumulare, necessariamente, il responsabile della sicurezza con il responsabile del trattamento dei dati personali, attese le diverse finalita' che possono richiedere professionalita' differenti ed, infine, di mantenere le ampie condizioni di accesso agli avvocati dello Stato, in ragione della loro rappresentanza, fissata dall'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.