Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali    -    Dipartimento    delle
                              politiche   di   mercato  -  Dir.  gen.
                              politiche   agroalimentari   -  Ufficio
                              vitivinicolo - PAGR IX

                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali    -   Ispettorato   centrale
                              repressioni frodi

                              Agli  Assessorati all'agricoltura delle
                              regioni

                              Agli  Assessorati all'agricoltura delle
                              province autonome di Trento - Bolzano

                              Al     Ministero     dell'economia    -
                              Dipartimento dogane e I.I.

                              Al  Ministero  dell'economia  - Comando
                              generale   Guardia   di   finanza  Uff.
                              Operativo

                              All'Agenzia   delle   dogane   -   Area
                              verifiche e controlli

                              All'Agenzia   delle   dogane   -   Area
                              gestione tributi

                              Al  Comando dell'arma dei Carabinieri -
                              N.A.S.

                              Al  Comando  dei  Carabinieri politiche
                              agricole

                              Al   Comando  dei  Carabinieri  per  la
                              sanita'

                              Al Ministero delle attivita' produttive
                              - Dir. gen. sviluppo competitivo

                              Al Ministero dell'interno - Gabinetto

                              Al  Ministero  dell'interno - Dir. gen.
                              P.S.

                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio  di
                              controllo per l'AGEA

                              Al Collegio dei revisori dei conti

                              Alla Rappresentanza permanente italiana
                              - Presso le Comunita' europee

                              Alla  Commissione U.E. D.G. agricoltura
                              - Dir. vino

                              All'Istituto regionale della vite e del
                              vino

                              Alle Organizzazioni di Categoria

    Con   la   presente  circolare  vengono  forniti  chiarimenti  ed
istruzioni  in  merito  alle  modalita'  e  condizioni previste dalla
regolamentazione  comunitaria  e  dalle  disposizioni  nazionali  per
l'erogazione   degli   aiuti   comunitari   nonche'   per  l'acquisto
all'intervento   dei   prodotti  derivanti  dalla  distillazione  dei
sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n.
1493/99,   secondo   le   modalita'  di  applicazione  emanate  dalla
Commissione  europea  con  il  Reg.  (CE)  n.  1623/00  e  successive
modifiche.
    Tuttavia per quanto non espressamente esplicitato con la presente
circolare  si  rimanda  alla  vigente  regolamentazione comunitaria e
nazionale di riferimento.



ART.   27   -  DISTILLAZIONE  OBBLIGATORIA  DEI  SOTTOPRODOTTI  DELLA
VINIFICAZIONE (FECCIA E VINACCIA)

   L'art.  27  del  Reg.  (CE)  n. 1493/99 del 17/05/99 disciplina la
distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.
   Le  relative  modalita'  di applicazione, sono emanate con il Reg.
(CE) n. 1623/2000 e successive modifiche.
   Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto del
14/09/01  modificato  dal  decreto  1/08/03, e con Circolare n. 5 del
26/10/00  ha provveduto ad esplicare le norme comunitarie e nazionali
per  assolvere  a  tali obblighi, confermate successivamente con nota
MIPAF n. F/2080 del 15/09/03.
   Secondo  quanto stabilito dagli artt. 47, 48 e 69 del Reg. (CE) n.
1623/2000  modificato  da  ultimo  dal Reg.(CE) n. 625 del 02/04/03 i
prezzi e gli aiuti relativi agli interventi in causa, per grado e per
ettolitro, sono i seguenti:


                                                          EURO

Prezzo minimo d'acquisto da

corrispondere al produttore                               0,995

Aiuti comunitari per la distillazione di:

- alcole neutro:                 di vinacce               0,845
                                 di vino e di fecce       0,4106

- acquavite di vinaccia, distillato
e alcool greggio di vinaccia                              0,3985

- greggio di vinaccia con prova di
utilizzo diverso dall'acquavite di vinaccia               0,7124

- acquavite di vino e alcole greggio di vino e fecce      0,2777

- vino alcolizzato                                        0,2657

1. PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO

   Per   la  presentazione  della  domanda  di  aiuto  comunitario  o
dell'offerta  di  vendita,  al fine di semplificare gli adempimenti a
carico  del  distillatore  e snellire la procedura, sono previste due
modalita', in alternativa:

   - Presentazione domanda telematica tramite portale SIAN
   - Presentazione domanda tramite modello cartaceo

   1.1. PRESENTAZIONE TELEMATICA

   A partire dalla campagna 2004/2005 la domanda di aiuto comunitario
per   la   distillazione  obbligatoria  in  argomento  potra'  essere
presentata,  entro  e  non  oltre  il  30  novembre 2005, anziche' su
modello  cartaceo, in via telematica utilizzando un apposito servizio
web pubblicato sul portale www.sian.it.
   Tale   servizio   sara'   reso  disponibile  a  tutti  i  soggetti
autorizzati   ed   inseriti  nell'apposito  elenco  ministeriale  dei
'distillatori riconosciuti' attraverso una autorizzazione all'accesso
al  portale rilasciata dall'Agea. Pertanto la distilleria interessata
dovra'  presentare  specifica  richiesta ad Agea - Servizio Tecnico -
indicando uno o piu' nominativi (persona fisica) da loro preposti per
la   compilazione   della   domanda  di  aiuto  e  relativi  allegati
nell'ambito del portale SIAN.
   Per  poter  usufruire di tale servizio e' necessario, inoltre, che
il  titolare o il rappresentate legale della distilleria siano dotati
di   un   dispositivo   di  firma  digitale  rilasciata  da  un  ente
certificatore  riconosciuto  dal C.N.I.P.A. (ad es. InfoCamere, Poste
Italiane  ecc..)  per  la  conferma e sottoscrizione della domanda di
aiuto o offerta di vendita.
   La fase di compilazione della domanda di aiuto prevede:

- La  verifica  dei  dati relativi al richiedente presenti nella base
  informativa   corrispondenti   a   quelli  riportati  nell'albo  di
  autorizzazione
- L'indicazione,  nel  caso  di compilazione della prima domanda, dei
  dati del rappresentante legale della distilleria;
- L'inserimento   delle  informazioni  specifiche  richieste  per  la
  concessione  dell'aiuto  (modalita'  di  pagamento  prescelta, dati
  relativi  alla  materia prima lavorata e all'alcole, identificativi
  del deposito in caso di offerta di vendita);
- L'inserimento  dei  dati  relativi  alle  fatture  e  alle consegne
  effettuate da ciascun produttore conferente i sottoprodotti.

   Le modalita' per l'inserimento di tali dati sono due: direttamente
on-line  attraverso le funzionalita' predisposte ovvero attraverso il
trasferimento  telematico  di  un  archivio  realizzato  secondo  uno
specifico tracciato record (riportato in allegato 4).
   La  domanda  debitamente  compilata  verra' sottoposta a procedure
informatiche  di  controllo,  il  cui  esito  puo'  essere verificato
visualizzando le eventuali anomalie presenti.
   Se  le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non
devono essere variate si procede alla loro conferma e alla definitiva
emissione della domanda, attraverso la firma con il dispositivo della
firma  digitale,  che  comportera' l'attribuzione dell'identificativo
univoco   (codice   a   barre)   e   del   protocollo  AGEA  all'atto
amministrativo.  Da questo momento la domanda con i relativi allegati
non  e'  piu'  modificabile  (salvo  la presentazione di una apposita
domanda  di  rettifica  che  potra'  essere  inoltrata  attraverso le
modalita'  di  presentazione  telematica  o ordinaria) ed e' di fatto
inoltrata ad AGEA avviando il relativo procedimento amministrativo.
   L'utilizzo della modalita' di presentazione telematica consentira'
alla  distilleria di seguire in linea (non appena le funzioni saranno
rese  disponibili)  l'iter  della  domanda  presentata  (in  fase  di
istruttoria,  in  liquidazione, liquidata) e lo stato della eventuale
polizza   fideiussoria   allegata,  nonche'  verificare  l'esito  dei
controlli  effettuati dall'Amministrazione visualizzando le eventuali
anomalie presenti per la domanda.

   1.2. PRESENTAZIONE SU MODELLO CARTACEO

   In questo caso il distillatore, per la presentazione della domanda
di  aiuto  comunitario,  utilizzera' il modello predisposto dall'AGEA
per  la  campagna  in  oggetto  e reperibile presso l'AGEA - Servizio
Utenza - Via Torino 45 - Roma.
   Le  domande  di  aiuto,  da  redigere  sul modello sopra indicato,
dovranno  essere  presentate  all'AGEA - U.O. 65 - Ammassi Pubblici e
Privati  e  Alcool  -  Servizio Distillazioni - Via Torino 45 - 00184
Roma,  entro  e  non  oltre  il  30  novembre  2005, dai distillatori
inseriti   nell'apposito   elenco   ministeriale   dei  "distillatori
riconosciuti",   corredate  dalla  documentazione  in  duplice  copia
indicata nel successivo punto 1.3.

   1.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO.

   In  entrambe le modalita' di presentazione (telematica o cartacea)
della  domanda  di  aiuto  la richiesta di aiuto deve corredata dalla
seguente documentazione:

   1.3.1. prova di pagamento del prezzo minimo di acquisto

   procedura semplificata

   Tale  procedura  e' prevista dall'art. 60 del Reg. (CE) 1623/00, e
dal Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 4 agosto 1997
(G.U.  n.  198  del 26.8.1997); le sue modalita' sono state approvate
dalla  Commissione  U.E.  con  la nota AGR27219 del 25.10.2000. Essa,
oltre  ai  dati relativi alle fatture e alle consegne dei produttori,
gia' inseriti in domanda telematica, si articola come segue:

- il  distillatore  interessato  presenta  una  garanzia pari al 120%
  dell'importo dell'aiuto richiesto (conforme al modello allegato 2 o
  2b; n.b.: e' indifferente l'uso dell'uno o dell'altro modello)
- i produttori non comunicano all'AGEA, entro due mesi dalla scadenza
  del  termine  di pagamento e mediante lettera raccomandata A.R., di
  non  avere  ricevuto  il  prezzo  minimo  di  acquisto da parte del
  distillatore  per  i  quantitativi  di  sottoprodotti consegnati in
  distilleria.  In  tal  caso  l'AGEA  provvede  allo  svincolo della
  cauzione.

   In  caso di presentazione della domanda su modello cartaceo dovra'
inoltre essere inviata la seguente documentazione:

- un  prospetto, su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche
  comunicate  in  allegato  5,  riepilogativo  delle  fatture e delle
  singole  consegne  effettuate da ciascun produttore, nel quale sono
  indicati il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti

procedura ordinaria

   Il  distillatore,  in  tal  caso,  dovra'  presentare  la seguente
documentazione:

- dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' del titolare o
  rappresentante   legale  del  produttore,  provvista,  per  importi
  superiori  a  Euro  516,45,  di autenticazione della sottoscrizione
  (art. 21 DPR 445/2000), conforme al modello di cui all'allegato 3;

oppure;

- documentazione   bancaria   in   originale,  attestante  l'avvenuto
  bonifico  a favore del titolare o rappresentante legale della Ditta
  per la cessione di q.li/hl

di vinaccia/feccia, di cui alla fattura n........ del...........;

oppure;

- fotocopia  assegno circolare non trasferibile a favore del titolare
  o  legale  rappresentante,  specificatamente per il pagamento della
  fattura n. del

   In  caso di presentazione della domanda su modello cartaceo dovra'
inoltre essere inviata la seguente documentazione:

- un  prospetto, su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche
  comunicate  in  allegato  5,  riepilogativo  delle  fatture e delle
  singole  consegne  effettuate da ciascun produttore, nel quale sono
  indicati il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti

   1.3.2.  verbale ICRF per eventuali quantitativi di vino consegnati
dal  produttore  ai  sensi  dell'art.  58,  del  Reg. (CE) 1623/00, a
completamento dell'obbligo della precedente campagna;
   1.3.3.  dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o
dal   soggetto   legalmente  abilitato  attestante  l'iscrizione  nel
Registro  delle  Imprese,  in  alternativa  potra'  essere presentata
certificazione  dell'Ufficio  Registro delle Imprese istituito presso
le  Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della societa'
recante,  inoltre,  la  dicitura  di  cui  all'articolo  9 del D.P.R.
03/06/98 n. 252 (nulla osta antimafia);
   1.3.4.  copia  della  richiesta  di  rilascio della certificazione
antimafia  rivolta  alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998
n.  252,  per  le  domande  di  aiuto  di  importo  superiore  a euro
154.937,06.

   2. CERTIFICATO U.T.F.

   La  liquidazione  dell'aiuto  e',  per  entrambe  le  modalita' di
presentazione,  effettuata,  in ogni caso, sulla base del certificato
rilasciato   dall'U.T.F.   competente   per  territorio,  redatto  in
conformita'  all'allegato  modello  B (allegato i), comprensivo della
copia  del registro di carico e scarico delle relative materie prime,
serie  C  modello  41,  regolarmente  vistato  dall'U.T.F., trasmesso
direttamente  dall'  Agenzia  delle  Dogane, all'AGEA U.O. 65 Ammassi
Pubblici e Privati ed Alcool - Servizio Distillazioni - via Torino 45
- 00184 Roma

   3. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.

   3.1. Termini di pagamento

   Il  distillatore  deve  pagare  al  produttore il prezzo minimo di
acquisto entro tre mesi a decorrere dalla consegna in distilleria del
quantitativo di materia prima.
   Tuttavia,  in caso di presentazione tardiva della fattura da parte
del  produttore,  il  distillatore  ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2
lettera  b) puo' corrispondere il prezzo d'acquisto o l'acconto entro
e non oltre a un mese dalla presentazione della fattura.
   In  tal  caso  fara' fede la data del timbro postale della nota di
trasmissione della fattura del produttore al distillatore.
   Si  fa  presente  inoltre  che  il  prezzo di acquisto puo' essere
corrisposto, in accordo con il produttore, in due tempi:

   - acconto di almeno 80% del prezzo d'acquisto entro tre mesi dalla
  consegna ovvero entro un mese dalla presentazione della fattura;
   -  saldo  del  restante  20%  entro  il  31  agosto della campagna
  successiva.

   Appare   opportuno  richiamare  l'attenzione  che,  ai  sensi  del
medesimo  art.  47  paragrafo  2,  il termine di tre mesi decorre dal
giorno  d'introduzione  di  ogni singolo "quantitativo consegnato" in
distilleria.

   3.2. Trasporto

   Per  quanto  attiene  la fatturazione dei sottoprodotti consegnati
franco  impianto  del  distillatore,  l'eventuale costo del trasporto
della  merce  deve  essere  regolarizzato  tra le parti separatamente
dalla  fattura  di  vendita  la  quale  deve riportare esclusivamente
natura, quantita', colore (per vino), titolo alcolometrico volumico e
prezzo  della  materia  prima  ceduta  ovvero  l'eventuale  costo del
trasporto deve essere evidenziato in una voce separata nella medesima
fattura  di vendita contenente inoltre natura, quantita', colore (per
vino  e feccia), titolo alcolometrico volumico e prezzo della materia
prima ceduta.
   L'aiuto  non  e' versato nei casi in cui prezzo di vendita risulti
inferiore  ai  prezzo minimo d'acquisto fissato dall'art. 27 del Reg.
CE n. 1499/99 (Euro 0,995 per% vol./hl.).

   3.3. Termini di consegna e di distillazione

   Il  termine  della  consegna  dei  sottoprodotti in distilleria e'
fissato  dall'art.  45  del  citato  Reg.  1623/00 al 15 luglio della
campagna  in  corso,  mentre  il  vino  eventualmente  consegnato  in
adempimento  dell'obbligo puo' essere distillato soltanto a decorrere
dal 1 gennaio della campagna in corso.
   Il  termine ultimo di distillazione per ogni campagna vitivinicola
e'  fissato  dall'art.  61  del  Reg. 1623/00 entro e non oltre il 31
luglio della campagna.

   3.4. Dichiarazione di lavorazione

   L'art.  65  paragrafo 8 del citato Regolamento n. 1623/00, dispone
l'obbligo  del distillatore d' inviare ogni mese all'AGEA la distinta
dei  quantitativi  distillati e dei prodotti ottenuti (modello di cui
all'allegato  6)  entro il 10 del mese successivo alla lavorazione in
distilleria.
   A tale scopo fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale di
spedizione,  da  effettuare  mediante raccomandata A.R. o, in caso di
consegna  a  mano presso l'Agenzia, la data dell'Ufficio accettazione
dell'AGEA.

   3.5. Documentazione incompleta e/o irregolare

   La  domanda  di aiuto presentata dal distillatore entro il termine
ultimo  del 30 novembre, deve essere esaustiva e completa di tutta la
documentazione richiesta ai punti 1.1. o 1.2 (secondo la modalita' di
presentazione prescelta)
   La  mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio della
procedura di liquidazione dell'aiuto comunitario.
   Tuttavia  la mancanza o l'irregolarita' di uno dei documenti sopra
elencati  puo'  essere  sanata  entro  15gg. decorrenti dall'invio di
specifica richiesta da parte dell'Agea.
   Il termine di tre mesi, imposto dalla regolamentazione comunitaria
per   il   pagamento  dell'aiuto,  decorre  pertanto  dalla  data  di
presentazione  della  domanda  completa  di  tutta  la documentazione
richiesta ovvero dalla data del completamento di essa, ferme restando
le  sanzioni  sancite dal Reg.n° 1623/00 per la tardiva presentazione
della documentazione, appresso specificate.

   4. CONTROLLI E SANZIONI

   4.1. CONTROLLI

   I  controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione
obbligatoria  tendono  a  verificare  la completezza e la regolarita'
delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti.
   La prima verifica riguarda la titolarita' del diritto di richiesta
d'aiuto   attraverso   l'iscrizione   del  richiedente  all'albo  dei
distillatori riconosciuti dal Ministero, con esclusione delle domande
presentate  da  aziende  che  non risultassero presenti nel su citato
albo o che il riconoscimento risultasse sospeso o revocato.
   I  controlli formali che vengono effettuati servono per verificare
il  rispetto  della  normativa  comunitaria e nazionale in termini di
completezza e ricevibilita' della domanda; in particolare:

   -  Verifica  che  la  data  di presentazione della domanda sia nei
  termini prescritti dalla regolamentazione;
   -   Verifica   della   presenza  della  firma  del  richiedente  e
  corrispondenza al titolare o rappresentazione legale dell'azienda;
   -  Verifica  della  corretta  indicazione  dei dati anagrafici del
  richiedente  e  del  rappresentante  legale  ,  se  presente,  e in
  particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale;
   - Verifica della corretta indicazione delle modalita' di pagamento
  prescelta;
   -  Verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto
  per cui viene richiesto l'aiuto e della rispondenza alla gradazione
  minima prevista;
   -  Verifica,  nel  caso  di  offerta  di  vendita,  della presenza
  dell'indicazione di almeno un depositario e dei relativi magazzini;
   -  Verifica della presenza della certificazione antimafia prevista
  dalla normativa nazionale;
   - Verifica della presenza della Camera di Commercio.

   Nel  caso  sia  presente  una  polizza fideiussoria presentata dal
distillatore  a  garanzia  dell'avvenuto  pagamento ai produttori del
prezzo minimo di cessione viene verificata:

- Che  sia  presente  l'originale  e  che  sia  conforme  al  modello
  stabilito dalla normativa;
- Che sia presente la conferma di validita' della polizza;
- Che   l'importo   della  polizza  corrisponda  al  120%  dell'aiuto
  richiesto.

   Ulteriori   controlli   sono   realizzati   con  riferimento  alla
documentazione allegata alla domanda di aiuto. In particolare:

- Verifica   della   presentazione   nei   termini  comunitari  delle
  dichiarazioni  mensili di lavorazione e segnalazione dell'eventuale
  ritardo nella presentazione;
- Verifica   dei   quantitativi  consegnati  dai  singoli  produttori
  attraverso  i  dati  relativi alle fatture; in particolare per ogni
  produttore viene effettuato:

1. Controllo della presenza e correttezza formale del codice fiscale
2. Controllo   di  congruenza  del  prezzo  unitario  applicato  (non
   inferiore al prezzo minimo fissato dal Reg. Comunitario);
3. Verifica  di  congruenza  della data di pagamento, entro i termini
   stabiliti dal regolamento comunitario.

- Verifica  della  prova  di pagamento del distillatore al produttore
  con riferimento a:

1. presenza in originale del documento;
2. verifica  della  corrispondenza  della  dichiarazione  con  i dati
   indicati nella fattura;
3. verifica  della  originalita' della firma apposta dal produttore e
   autenticazione della stessa da parte delle autorita' competenti.

- Verifica   delle   informazioni   presenti   sul   certificato  UTF
  relativamente a:

1. periodo di introduzione;
2. quantita' distillata;
3. Prodotti ottenuti, quantita', qualita' e caratteristiche minime.

4.2. SANZIONI

   Il  distillatore  a  cui  viene  revocato anche temporaneamente il
riconoscimento  di  distillatore  perde  il diritto all' aiuto per il
prodotto eventualmente distillato in detto periodo.
   La   regolamentazione   comunitaria   dispone   che   in  caso  di
inadempienza  del  distillatore  vengano  effettuate  delle riduzioni
dell'importo  dell'aiuto  comunitario  proporzionalmente  all'entita'
delle inadempienze stesse.
   In particolare l'art. 75 del citato Reg. 1623/00 sancisce, in caso
di:

4.2.1 tardiva  presentazione  della domanda di aiuto oltre il termine
      ultimo  (30  novembre)  l'applicazione della riduzione del 0,5%
      dell'importo  dell'aiuto  spettante per ogni giorno di ritardo.
      Se il ritardo supera il termine di 2 mesi il distillatore perde
      totalmente il diritto all' aiuto;
4.2.2 tardivo  pagamento del prezzo minimo al produttore. In tal caso
      l'aiuto  viene  ridotto dell' 1% per ogni giorno di ritardo. Se
      il  ritardo  e'  superiore  al  mese  il  distillatore perde il
      diritto all'aiuto relativo a tale prodotto;
4.2.3 tardiva  presentazione  della dichiarazione della dichiarazione
      mensile  di  lavorazione l'aiuto e' ridotto dello 0,5% per ogni
      giorno  di  ritardo. L'aiuto non e' dovuto se il ritardo supera
      il termine di 2 mesi;
4.2.4 tardiva  presentazione  della prova di avvenuto pagamento oltre
      il  termine  ultimo  del  30  novembre  (procedura  ordinaria),
      l'aiuto  e'  ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. Per
      ritardi superiori a 2 mesi non e' erogato alcun aiuto;
4.2.5 In  caso  in cui il controllo a sondaggio delle caratteristiche
      dei  prodotti consegnati alla distillazione, disposto dall'art.
      73  del  Reg.  1623/00,  abbia  evidenziato sottoprodotti della
      vinificazione non aventi le caratteristiche richieste dall'art.
      46,   l'aiuto   comunitario  e'  ridotto  proporzionalmente  in
      relazione  alla  rappresentativita' del campione stesso. L'Agea
      procede,  pertanto, a calcolare proporzionalmente in che misura
      l'intero quantitativo di alcool ottenuto dalla distillazione e'
      rappresentato  dal  campione  a  sondaggio con esito di analisi
      negativo, mediante il seguente calcolo proporzionale:

                             QT:100=Qn:X

   in   cui   QT  equivale  al  quantitativo  complessivo  analizzato
sull'intera  quantita'  di materia prima distillata, mentre Qn indica
la quantita' analizzata avente esito negativo.

   Sospensione aiuto

   In  applicazione dell'art. 33 del decreto lgs n. 228 del 18/05/01,
l'aiuto al distillatore e' sospeso in presenza di notizie riscontrate
d'indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario
o nazionale.

   5. VINO CONSEGNATO IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO

   5.1 Adempimento obbligo

   Ai  sensi dell'Art. 61 del Reg. (CE) 1623/00, il distillatore puo'
distillare   il  vino  eventualmente  consegnato  dal  produttore  in
adempimento  dell'obbligo, a partire dal 1° gennaio della campagna in
corso.

   5.2 Completamento obbligo

   Per  il vino invece consegnato entro il 31 marzo della campagna in
corso, a seguito del controllo effettuato dai funzionari ICRF, per il
completamento  dell'obbligo  del  produttore  che ha gia' ottemperato
nella  precedente  campagna  almeno  al  90%  del proprio obbligo, il
termine  ultimo  delle  operazioni  di  distillazione e' il 30 aprile
della campagna medesima.
   Per  l'alcool  ottenuto  dalla  distillazione  di tale vino non e'
versato  alcun  aiuto, mentre lo stesso alcool puo' essere consegnato
all'intervento.
   In  tal  caso  il  prezzo  di  acquisto  e'  al  netto  dell'aiuto
comunitario previsto per l'alcool neutro.

   6. VINO ALCOLIZZATO

   Il  vino eventualmente consegnato dal produttore per l'adempimento
dell'obbligo   di   cui  trattasi,  puo'  essere  trasformato,  sotto
controllo  ufficiale,  in  vino alcolizzato secondo le norme previste
dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) 1693/00.

   7. OFFERTA DI VENDITA ALL'INTERVENTO COMUNITARIO

   I  distillatori riconosciuti possono consegnare all'AGEA, entro il
30  novembre  2005,  a  norma  dell'art.  62  del regolamento (CE) n.
1623/2000  del  25  luglio  2000,  l'alcool  ottenuto  nella campagna
2004/2005 dalle distillazioni obbligatorie di cui trattasi.
   Si  precisa  che  il  predetto  termine  del  30  novembre 2005 va
riferito  alla  consegna  fisica  del  prodotto  offerto  in  vendita
all'intervento:  di  cio'  dovranno  tener  conto  i distillatori che
intenderanno  presentare  contestualmente la domanda di aiuto (per la
quale  il  termine  e'  parimenti  fissato  al  30  novembre  2005) e
l'offerta  di  vendita  all'intervento.  Infatti, poiche' la consegna
fisica  dell'alcool  al magazzino d'intervento deve avvenire entro il
30   novembre   2005,  sara'  cura  del  distillatore  conferente  di
presentare l'offerta di vendita all'intervento (eventualmente, in via
del tutto eccezionale, anche disgiunta dalla domanda di aiuto, per la
quale,  ovviamente,  rimane  fissato  il termine regolamentare del 30
novembre)  entro  il  21 novembre 2005. Nel ribadire quanto sopra, si
conferma  che  il  prodotto consegnato successivamente al 30 novembre
2005  sara'  irricevibile  da  parte  di questa Agenzia, e non potra'
essere  oggetto  di  vendita  all'intervento pubblico comunitario. La
consegna  del  prodotto potra' avvenire solo in depositi riconosciuti
dall'AGEA, regolarmente iscritti all'Albo dei depositari.
   Qualora  l'alcool  venga  depositato  dall'AGEA  presso  lo stesso
impianto in cui e' stato prodotto (consegna senza movimentazione), il
momento  della  consegna  fisica coincide con la data di consegna del
prodotto  all'intervento  indicato  sul  verbale  dell'Agenzia  delle
Dogane.
   A  tale  riguardo  i  distillatori  devono  presentare  offerta di
vendita  all'Ufficio  ammassi pubblici, privati ed alcool, secondo le
modalita' ed alle condizioni di seguito riportate.
   Qualora l'alcool venga depositato presso lo stesso impianto in cui
e'  stato prodotto, il distillatore proporra' all'AGEA i magazzini ed
i  serbatoi presso i quali depositare il prodotto stesso, indicandoli
sul quadro relativo all'offerta di vendita.
   In  relazione  a  cio'  l'AGEA si riserva la facolta' di accettare
tale  proposta,  ovvero di avviare l'alcool offerto in vendita presso
magazzini  di  altre  Ditte,  nel  rispetto  dei criteri indicati dal
Regolamento dell'Albo dei depositari dell'AGEA, pubblicato nella G.U.
n.  218/2001. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato
dall'AGEA sono a carico dell'offerente.
   L'offerta  di  vendita  potra'  essere  presentata,  come  per  la
richiesta   di   aiuto  alla  distillazione,  o  in  via  telematica,
utilizzando   l'apposito   servizio   web   pubblicato   sul  portale
www.sian.it,  o su modello cartaceo reperibile presso l'AGEA, e fatta
pervenire  all'AGEA  Ufficio  ammassi  pubblici  e privati ed alcool,
corredata  dai  documenti  necessari  per  ottenere il relativo aiuto
comunitario.  Per  le  modalita'  di compilazione si rimanda a quanto
indicato per la compilazione della domanda di aiuto.
   In  caso  di  distillazione di quantitativi di vino consegnati dal
produttore   a  completamento  dell'obbligo  relativo  alla  campagna
2003/2004,  ai  sensi dell'art. 58 del regolamento (CE) n. 1623/2000,
la  relativa  offerta  dell'alcool  deve  essere  corredata anche dal
certificato    rilasciato    dal    competente   Ufficio   periferico
dell'ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi,  da  cui  risulti  il
quantitativo   corrispondente   all'obbligo  residuo  del  produttore
medesimo.
   In  tale caso il prezzo di acquisto dell'alcool e' diminuito di un
importo pari all'aiuto fissato per l'alcool neutro.
   Puo'  essere ceduto all'ACEA solo l'alcool con gradazione alcolica
non  inferiore  a  92%  vol. ottenuto dalla distillazione di prodotti
nazionali.
   I   prezzi  di  acquisto  dell'alcool  della  campagna  2004/2005,
proveniente  dalla  distillazione di cui all'art. 27 del reg. (CE) n.
1493/99,  al netto dell'aiuto comunitario, sono corrisposti in misura
differenziata  in  relazione  al  tipo  di  materia  prima distillata
(vinacce,  fecce  o vino), conformemente all'art. 2 del citato D.M. 4
agosto 1997.
   Tali  prezzi, per ettolitro e grado alcolico, al netto dell'aiuto,
sono i seguenti:

   - Euro 1,1596 per l'alcool da vinacce;
   - Euro 1,1593 per l'alcool da vino e da fecce.

   Il  prezzo di acquisto dell'alcool ottenuto dalla distillazione di
cui  all'art.  28  del  reg.  (CE)  n.  1493/99,  al netto dell'aiuto
comunitario, e' di Euro 1,1589.
   Tali  prezzi sono ridotti di 0,5 euro/hl se l'alcool e' conservato
negli  impianti  in  cui  e'  stato  prodotto.  I  prezzi di acquisto
dell'alcool devono intendersi per merce nuda franco magazzino AGEA.
   Dopo  aver  verificato la regolarita' formale dell'offerta e della
relativa  documentazione, l'AGEA comunica al depositano incaricato ed
al  conferente  l'accettazione  dell'offerta,  unitamente ai tempi ed
alle  modalita'  di  consegna  del  prodotto,  mediante  l'invio  del
relativo buono di consegna.
   Nel caso in cui l'alcool non sia conforme ai requisiti (e pertanto
non  sia  ammesso  all'aiuto),  il conferimento all'intervento non ha
luogo  e l'offerente e' obbligato a ritirare il prodotto medesimo con
pagamento  a  suo  carico  delle  spese  di  entrata  e di uscita dal
magazzino,  nonche'  delle  spese  di  sosta dell'alcool a favore del
depositario.
   Il passaggio di proprieta' del prodotto dal distillatore all'AGEA,
purche' sia confermata la conformita' dell'alcool ai requisiti di cui
alla   vigente  normativa  ed  in  particolare  per  quanto  riguarda
l'ammissibilita'  dell'alcool  stesso  all'aiuto, decorre a tutti gli
effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva consegna, come
sopra definita, del prodotto al magazzino indicato dall'AGEA. Qualora
il  prodotto risultasse invece non conforme, il conferimento si avra'
per   non   avvenuto,  con  le  conseguenze  indicate  al  precedente
paragrafo. Nel caso di applicazione dell'art. 62, par. 2, 2 comma del
reg.  (CE)  n.  1623/2000  (consegna  senza movimentazione fisica) il
compenso  di  entrata  previsto  dalla decisione della Commissione n.
3914  del  28/10/2003,  e'  pari a 0,19 euro/hl/100%vol.. Negli altri
casi  spetta  il compenso di entrata in misura intera, previsto dalla
stessa  decisione,  pari  a  0,41 euro/hl/100%vol..Si precisa che, ai
sensi  della  vigente normativa, le quantita' di prodotto comunitario
ammassato nei magazzini dell'intervento dovranno essere separate, sia
fisicamente che contabilmente, dai quantitativi di alcool nazionale o
di proprieta' della Ditta.
   Al  riguardo,  pertanto, non potra' farsi luogo a miscelazione tra
prodotto  gia'  acquistato  all'intervento  e  prodotto da conferire.
Conseguentemente,    soltanto    dopo    la    consegna   dell'alcool
all'intervento potra' aversi la predetta miscelazione.
   Per  tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente
circolare,  il  servizio  per  il  deposito,  la  conservazione  e la
cessione delle partite di alcool acquistate resta affidato alle Ditte
riconosciute,   alle   condizioni   previste   dai  vigenti  rapporti
contrattuali.

                         FIRMATO IL TITOLARE DELL'UFFICIO MONOCRATICO
                                                      PAOLO GULINELLI