Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Dir. gen. politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo - PAGR IX Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni Agli Assessorati all'agricoltura delle province autonome di Trento - Bolzano Al Ministero dell'economia - Dipartimento dogane e I.I. Al Ministero dell'economia - Comando generale Guardia di finanza Uff. Operativo All'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli All'Agenzia delle dogane - Area gestione tributi Al Comando dell'arma dei Carabinieri - N.A.S. Al Comando dei Carabinieri politiche agricole Al Comando dei Carabinieri per la sanita' Al Ministero delle attivita' produttive - Dir. gen. sviluppo competitivo Al Ministero dell'interno - Gabinetto Al Ministero dell'interno - Dir. gen. P.S. Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'AGEA Al Collegio dei revisori dei conti Alla Rappresentanza permanente italiana - Presso le Comunita' europee Alla Commissione U.E. D.G. agricoltura - Dir. vino All'Istituto regionale della vite e del vino Alle Organizzazioni di Categoria Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti ed istruzioni in merito alle modalita' e condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni nazionali per l'erogazione degli aiuti comunitari nonche' per l'acquisto all'intervento dei prodotti derivanti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 1493/99, secondo le modalita' di applicazione emanate dalla Commissione europea con il Reg. (CE) n. 1623/00 e successive modifiche. Tuttavia per quanto non espressamente esplicitato con la presente circolare si rimanda alla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento. ART. 27 - DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (FECCIA E VINACCIA) L'art. 27 del Reg. (CE) n. 1493/99 del 17/05/99 disciplina la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. Le relative modalita' di applicazione, sono emanate con il Reg. (CE) n. 1623/2000 e successive modifiche. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto del 14/09/01 modificato dal decreto 1/08/03, e con Circolare n. 5 del 26/10/00 ha provveduto ad esplicare le norme comunitarie e nazionali per assolvere a tali obblighi, confermate successivamente con nota MIPAF n. F/2080 del 15/09/03. Secondo quanto stabilito dagli artt. 47, 48 e 69 del Reg. (CE) n. 1623/2000 modificato da ultimo dal Reg.(CE) n. 625 del 02/04/03 i prezzi e gli aiuti relativi agli interventi in causa, per grado e per ettolitro, sono i seguenti: EURO Prezzo minimo d'acquisto da corrispondere al produttore 0,995 Aiuti comunitari per la distillazione di: - alcole neutro: di vinacce 0,845 di vino e di fecce 0,4106 - acquavite di vinaccia, distillato e alcool greggio di vinaccia 0,3985 - greggio di vinaccia con prova di utilizzo diverso dall'acquavite di vinaccia 0,7124 - acquavite di vino e alcole greggio di vino e fecce 0,2777 - vino alcolizzato 0,2657 1. PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO Per la presentazione della domanda di aiuto comunitario o dell'offerta di vendita, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del distillatore e snellire la procedura, sono previste due modalita', in alternativa: - Presentazione domanda telematica tramite portale SIAN - Presentazione domanda tramite modello cartaceo 1.1. PRESENTAZIONE TELEMATICA A partire dalla campagna 2004/2005 la domanda di aiuto comunitario per la distillazione obbligatoria in argomento potra' essere presentata, entro e non oltre il 30 novembre 2005, anziche' su modello cartaceo, in via telematica utilizzando un apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it. Tale servizio sara' reso disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell'apposito elenco ministeriale dei 'distillatori riconosciuti' attraverso una autorizzazione all'accesso al portale rilasciata dall'Agea. Pertanto la distilleria interessata dovra' presentare specifica richiesta ad Agea - Servizio Tecnico - indicando uno o piu' nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell'ambito del portale SIAN. Per poter usufruire di tale servizio e' necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentate legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal C.N.I.P.A. (ad es. InfoCamere, Poste Italiane ecc..) per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto o offerta di vendita. La fase di compilazione della domanda di aiuto prevede: - La verifica dei dati relativi al richiedente presenti nella base informativa corrispondenti a quelli riportati nell'albo di autorizzazione - L'indicazione, nel caso di compilazione della prima domanda, dei dati del rappresentante legale della distilleria; - L'inserimento delle informazioni specifiche richieste per la concessione dell'aiuto (modalita' di pagamento prescelta, dati relativi alla materia prima lavorata e all'alcole, identificativi del deposito in caso di offerta di vendita); - L'inserimento dei dati relativi alle fatture e alle consegne effettuate da ciascun produttore conferente i sottoprodotti. Le modalita' per l'inserimento di tali dati sono due: direttamente on-line attraverso le funzionalita' predisposte ovvero attraverso il trasferimento telematico di un archivio realizzato secondo uno specifico tracciato record (riportato in allegato 4). La domanda debitamente compilata verra' sottoposta a procedure informatiche di controllo, il cui esito puo' essere verificato visualizzando le eventuali anomalie presenti. Se le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non devono essere variate si procede alla loro conferma e alla definitiva emissione della domanda, attraverso la firma con il dispositivo della firma digitale, che comportera' l'attribuzione dell'identificativo univoco (codice a barre) e del protocollo AGEA all'atto amministrativo. Da questo momento la domanda con i relativi allegati non e' piu' modificabile (salvo la presentazione di una apposita domanda di rettifica che potra' essere inoltrata attraverso le modalita' di presentazione telematica o ordinaria) ed e' di fatto inoltrata ad AGEA avviando il relativo procedimento amministrativo. L'utilizzo della modalita' di presentazione telematica consentira' alla distilleria di seguire in linea (non appena le funzioni saranno rese disponibili) l'iter della domanda presentata (in fase di istruttoria, in liquidazione, liquidata) e lo stato della eventuale polizza fideiussoria allegata, nonche' verificare l'esito dei controlli effettuati dall'Amministrazione visualizzando le eventuali anomalie presenti per la domanda. 1.2. PRESENTAZIONE SU MODELLO CARTACEO In questo caso il distillatore, per la presentazione della domanda di aiuto comunitario, utilizzera' il modello predisposto dall'AGEA per la campagna in oggetto e reperibile presso l'AGEA - Servizio Utenza - Via Torino 45 - Roma. Le domande di aiuto, da redigere sul modello sopra indicato, dovranno essere presentate all'AGEA - U.O. 65 - Ammassi Pubblici e Privati e Alcool - Servizio Distillazioni - Via Torino 45 - 00184 Roma, entro e non oltre il 30 novembre 2005, dai distillatori inseriti nell'apposito elenco ministeriale dei "distillatori riconosciuti", corredate dalla documentazione in duplice copia indicata nel successivo punto 1.3. 1.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO. In entrambe le modalita' di presentazione (telematica o cartacea) della domanda di aiuto la richiesta di aiuto deve corredata dalla seguente documentazione: 1.3.1. prova di pagamento del prezzo minimo di acquisto procedura semplificata Tale procedura e' prevista dall'art. 60 del Reg. (CE) 1623/00, e dal Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 4 agosto 1997 (G.U. n. 198 del 26.8.1997); le sue modalita' sono state approvate dalla Commissione U.E. con la nota AGR27219 del 25.10.2000. Essa, oltre ai dati relativi alle fatture e alle consegne dei produttori, gia' inseriti in domanda telematica, si articola come segue: - il distillatore interessato presenta una garanzia pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto (conforme al modello allegato 2 o 2b; n.b.: e' indifferente l'uso dell'uno o dell'altro modello) - i produttori non comunicano all'AGEA, entro due mesi dalla scadenza del termine di pagamento e mediante lettera raccomandata A.R., di non avere ricevuto il prezzo minimo di acquisto da parte del distillatore per i quantitativi di sottoprodotti consegnati in distilleria. In tal caso l'AGEA provvede allo svincolo della cauzione. In caso di presentazione della domanda su modello cartaceo dovra' inoltre essere inviata la seguente documentazione: - un prospetto, su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche comunicate in allegato 5, riepilogativo delle fatture e delle singole consegne effettuate da ciascun produttore, nel quale sono indicati il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti procedura ordinaria Il distillatore, in tal caso, dovra' presentare la seguente documentazione: - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' del titolare o rappresentante legale del produttore, provvista, per importi superiori a Euro 516,45, di autenticazione della sottoscrizione (art. 21 DPR 445/2000), conforme al modello di cui all'allegato 3; oppure; - documentazione bancaria in originale, attestante l'avvenuto bonifico a favore del titolare o rappresentante legale della Ditta per la cessione di q.li/hl di vinaccia/feccia, di cui alla fattura n........ del...........; oppure; - fotocopia assegno circolare non trasferibile a favore del titolare o legale rappresentante, specificatamente per il pagamento della fattura n. del In caso di presentazione della domanda su modello cartaceo dovra' inoltre essere inviata la seguente documentazione: - un prospetto, su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche comunicate in allegato 5, riepilogativo delle fatture e delle singole consegne effettuate da ciascun produttore, nel quale sono indicati il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti 1.3.2. verbale ICRF per eventuali quantitativi di vino consegnati dal produttore ai sensi dell'art. 58, del Reg. (CE) 1623/00, a completamento dell'obbligo della precedente campagna; 1.3.3. dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese, in alternativa potra' essere presentata certificazione dell'Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della societa' recante, inoltre, la dicitura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 03/06/98 n. 252 (nulla osta antimafia); 1.3.4. copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di aiuto di importo superiore a euro 154.937,06. 2. CERTIFICATO U.T.F. La liquidazione dell'aiuto e', per entrambe le modalita' di presentazione, effettuata, in ogni caso, sulla base del certificato rilasciato dall'U.T.F. competente per territorio, redatto in conformita' all'allegato modello B (allegato i), comprensivo della copia del registro di carico e scarico delle relative materie prime, serie C modello 41, regolarmente vistato dall'U.T.F., trasmesso direttamente dall' Agenzia delle Dogane, all'AGEA U.O. 65 Ammassi Pubblici e Privati ed Alcool - Servizio Distillazioni - via Torino 45 - 00184 Roma 3. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE. 3.1. Termini di pagamento Il distillatore deve pagare al produttore il prezzo minimo di acquisto entro tre mesi a decorrere dalla consegna in distilleria del quantitativo di materia prima. Tuttavia, in caso di presentazione tardiva della fattura da parte del produttore, il distillatore ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2 lettera b) puo' corrispondere il prezzo d'acquisto o l'acconto entro e non oltre a un mese dalla presentazione della fattura. In tal caso fara' fede la data del timbro postale della nota di trasmissione della fattura del produttore al distillatore. Si fa presente inoltre che il prezzo di acquisto puo' essere corrisposto, in accordo con il produttore, in due tempi: - acconto di almeno 80% del prezzo d'acquisto entro tre mesi dalla consegna ovvero entro un mese dalla presentazione della fattura; - saldo del restante 20% entro il 31 agosto della campagna successiva. Appare opportuno richiamare l'attenzione che, ai sensi del medesimo art. 47 paragrafo 2, il termine di tre mesi decorre dal giorno d'introduzione di ogni singolo "quantitativo consegnato" in distilleria. 3.2. Trasporto Per quanto attiene la fatturazione dei sottoprodotti consegnati franco impianto del distillatore, l'eventuale costo del trasporto della merce deve essere regolarizzato tra le parti separatamente dalla fattura di vendita la quale deve riportare esclusivamente natura, quantita', colore (per vino), titolo alcolometrico volumico e prezzo della materia prima ceduta ovvero l'eventuale costo del trasporto deve essere evidenziato in una voce separata nella medesima fattura di vendita contenente inoltre natura, quantita', colore (per vino e feccia), titolo alcolometrico volumico e prezzo della materia prima ceduta. L'aiuto non e' versato nei casi in cui prezzo di vendita risulti inferiore ai prezzo minimo d'acquisto fissato dall'art. 27 del Reg. CE n. 1499/99 (Euro 0,995 per% vol./hl.). 3.3. Termini di consegna e di distillazione Il termine della consegna dei sottoprodotti in distilleria e' fissato dall'art. 45 del citato Reg. 1623/00 al 15 luglio della campagna in corso, mentre il vino eventualmente consegnato in adempimento dell'obbligo puo' essere distillato soltanto a decorrere dal 1 gennaio della campagna in corso. Il termine ultimo di distillazione per ogni campagna vitivinicola e' fissato dall'art. 61 del Reg. 1623/00 entro e non oltre il 31 luglio della campagna. 3.4. Dichiarazione di lavorazione L'art. 65 paragrafo 8 del citato Regolamento n. 1623/00, dispone l'obbligo del distillatore d' inviare ogni mese all'AGEA la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti (modello di cui all'allegato 6) entro il 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria. A tale scopo fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale di spedizione, da effettuare mediante raccomandata A.R. o, in caso di consegna a mano presso l'Agenzia, la data dell'Ufficio accettazione dell'AGEA. 3.5. Documentazione incompleta e/o irregolare La domanda di aiuto presentata dal distillatore entro il termine ultimo del 30 novembre, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta ai punti 1.1. o 1.2 (secondo la modalita' di presentazione prescelta) La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio della procedura di liquidazione dell'aiuto comunitario. Tuttavia la mancanza o l'irregolarita' di uno dei documenti sopra elencati puo' essere sanata entro 15gg. decorrenti dall'invio di specifica richiesta da parte dell'Agea. Il termine di tre mesi, imposto dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento dell'aiuto, decorre pertanto dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta ovvero dalla data del completamento di essa, ferme restando le sanzioni sancite dal Reg.n° 1623/00 per la tardiva presentazione della documentazione, appresso specificate. 4. CONTROLLI E SANZIONI 4.1. CONTROLLI I controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione obbligatoria tendono a verificare la completezza e la regolarita' delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti. La prima verifica riguarda la titolarita' del diritto di richiesta d'aiuto attraverso l'iscrizione del richiedente all'albo dei distillatori riconosciuti dal Ministero, con esclusione delle domande presentate da aziende che non risultassero presenti nel su citato albo o che il riconoscimento risultasse sospeso o revocato. I controlli formali che vengono effettuati servono per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilita' della domanda; in particolare: - Verifica che la data di presentazione della domanda sia nei termini prescritti dalla regolamentazione; - Verifica della presenza della firma del richiedente e corrispondenza al titolare o rappresentazione legale dell'azienda; - Verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale , se presente, e in particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale; - Verifica della corretta indicazione delle modalita' di pagamento prescelta; - Verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto per cui viene richiesto l'aiuto e della rispondenza alla gradazione minima prevista; - Verifica, nel caso di offerta di vendita, della presenza dell'indicazione di almeno un depositario e dei relativi magazzini; - Verifica della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale; - Verifica della presenza della Camera di Commercio. Nel caso sia presente una polizza fideiussoria presentata dal distillatore a garanzia dell'avvenuto pagamento ai produttori del prezzo minimo di cessione viene verificata: - Che sia presente l'originale e che sia conforme al modello stabilito dalla normativa; - Che sia presente la conferma di validita' della polizza; - Che l'importo della polizza corrisponda al 120% dell'aiuto richiesto. Ulteriori controlli sono realizzati con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di aiuto. In particolare: - Verifica della presentazione nei termini comunitari delle dichiarazioni mensili di lavorazione e segnalazione dell'eventuale ritardo nella presentazione; - Verifica dei quantitativi consegnati dai singoli produttori attraverso i dati relativi alle fatture; in particolare per ogni produttore viene effettuato: 1. Controllo della presenza e correttezza formale del codice fiscale 2. Controllo di congruenza del prezzo unitario applicato (non inferiore al prezzo minimo fissato dal Reg. Comunitario); 3. Verifica di congruenza della data di pagamento, entro i termini stabiliti dal regolamento comunitario. - Verifica della prova di pagamento del distillatore al produttore con riferimento a: 1. presenza in originale del documento; 2. verifica della corrispondenza della dichiarazione con i dati indicati nella fattura; 3. verifica della originalita' della firma apposta dal produttore e autenticazione della stessa da parte delle autorita' competenti. - Verifica delle informazioni presenti sul certificato UTF relativamente a: 1. periodo di introduzione; 2. quantita' distillata; 3. Prodotti ottenuti, quantita', qualita' e caratteristiche minime. 4.2. SANZIONI Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all' aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo. La regolamentazione comunitaria dispone che in caso di inadempienza del distillatore vengano effettuate delle riduzioni dell'importo dell'aiuto comunitario proporzionalmente all'entita' delle inadempienze stesse. In particolare l'art. 75 del citato Reg. 1623/00 sancisce, in caso di: 4.2.1 tardiva presentazione della domanda di aiuto oltre il termine ultimo (30 novembre) l'applicazione della riduzione del 0,5% dell'importo dell'aiuto spettante per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera il termine di 2 mesi il distillatore perde totalmente il diritto all' aiuto; 4.2.2 tardivo pagamento del prezzo minimo al produttore. In tal caso l'aiuto viene ridotto dell' 1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo e' superiore al mese il distillatore perde il diritto all'aiuto relativo a tale prodotto; 4.2.3 tardiva presentazione della dichiarazione della dichiarazione mensile di lavorazione l'aiuto e' ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. L'aiuto non e' dovuto se il ritardo supera il termine di 2 mesi; 4.2.4 tardiva presentazione della prova di avvenuto pagamento oltre il termine ultimo del 30 novembre (procedura ordinaria), l'aiuto e' ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. Per ritardi superiori a 2 mesi non e' erogato alcun aiuto; 4.2.5 In caso in cui il controllo a sondaggio delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, disposto dall'art. 73 del Reg. 1623/00, abbia evidenziato sottoprodotti della vinificazione non aventi le caratteristiche richieste dall'art. 46, l'aiuto comunitario e' ridotto proporzionalmente in relazione alla rappresentativita' del campione stesso. L'Agea procede, pertanto, a calcolare proporzionalmente in che misura l'intero quantitativo di alcool ottenuto dalla distillazione e' rappresentato dal campione a sondaggio con esito di analisi negativo, mediante il seguente calcolo proporzionale: QT:100=Qn:X in cui QT equivale al quantitativo complessivo analizzato sull'intera quantita' di materia prima distillata, mentre Qn indica la quantita' analizzata avente esito negativo. Sospensione aiuto In applicazione dell'art. 33 del decreto lgs n. 228 del 18/05/01, l'aiuto al distillatore e' sospeso in presenza di notizie riscontrate d'indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale. 5. VINO CONSEGNATO IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO 5.1 Adempimento obbligo Ai sensi dell'Art. 61 del Reg. (CE) 1623/00, il distillatore puo' distillare il vino eventualmente consegnato dal produttore in adempimento dell'obbligo, a partire dal 1° gennaio della campagna in corso. 5.2 Completamento obbligo Per il vino invece consegnato entro il 31 marzo della campagna in corso, a seguito del controllo effettuato dai funzionari ICRF, per il completamento dell'obbligo del produttore che ha gia' ottemperato nella precedente campagna almeno al 90% del proprio obbligo, il termine ultimo delle operazioni di distillazione e' il 30 aprile della campagna medesima. Per l'alcool ottenuto dalla distillazione di tale vino non e' versato alcun aiuto, mentre lo stesso alcool puo' essere consegnato all'intervento. In tal caso il prezzo di acquisto e' al netto dell'aiuto comunitario previsto per l'alcool neutro. 6. VINO ALCOLIZZATO Il vino eventualmente consegnato dal produttore per l'adempimento dell'obbligo di cui trattasi, puo' essere trasformato, sotto controllo ufficiale, in vino alcolizzato secondo le norme previste dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) 1693/00. 7. OFFERTA DI VENDITA ALL'INTERVENTO COMUNITARIO I distillatori riconosciuti possono consegnare all'AGEA, entro il 30 novembre 2005, a norma dell'art. 62 del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, l'alcool ottenuto nella campagna 2004/2005 dalle distillazioni obbligatorie di cui trattasi. Si precisa che il predetto termine del 30 novembre 2005 va riferito alla consegna fisica del prodotto offerto in vendita all'intervento: di cio' dovranno tener conto i distillatori che intenderanno presentare contestualmente la domanda di aiuto (per la quale il termine e' parimenti fissato al 30 novembre 2005) e l'offerta di vendita all'intervento. Infatti, poiche' la consegna fisica dell'alcool al magazzino d'intervento deve avvenire entro il 30 novembre 2005, sara' cura del distillatore conferente di presentare l'offerta di vendita all'intervento (eventualmente, in via del tutto eccezionale, anche disgiunta dalla domanda di aiuto, per la quale, ovviamente, rimane fissato il termine regolamentare del 30 novembre) entro il 21 novembre 2005. Nel ribadire quanto sopra, si conferma che il prodotto consegnato successivamente al 30 novembre 2005 sara' irricevibile da parte di questa Agenzia, e non potra' essere oggetto di vendita all'intervento pubblico comunitario. La consegna del prodotto potra' avvenire solo in depositi riconosciuti dall'AGEA, regolarmente iscritti all'Albo dei depositari. Qualora l'alcool venga depositato dall'AGEA presso lo stesso impianto in cui e' stato prodotto (consegna senza movimentazione), il momento della consegna fisica coincide con la data di consegna del prodotto all'intervento indicato sul verbale dell'Agenzia delle Dogane. A tale riguardo i distillatori devono presentare offerta di vendita all'Ufficio ammassi pubblici, privati ed alcool, secondo le modalita' ed alle condizioni di seguito riportate. Qualora l'alcool venga depositato presso lo stesso impianto in cui e' stato prodotto, il distillatore proporra' all'AGEA i magazzini ed i serbatoi presso i quali depositare il prodotto stesso, indicandoli sul quadro relativo all'offerta di vendita. In relazione a cio' l'AGEA si riserva la facolta' di accettare tale proposta, ovvero di avviare l'alcool offerto in vendita presso magazzini di altre Ditte, nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento dell'Albo dei depositari dell'AGEA, pubblicato nella G.U. n. 218/2001. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'AGEA sono a carico dell'offerente. L'offerta di vendita potra' essere presentata, come per la richiesta di aiuto alla distillazione, o in via telematica, utilizzando l'apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it, o su modello cartaceo reperibile presso l'AGEA, e fatta pervenire all'AGEA Ufficio ammassi pubblici e privati ed alcool, corredata dai documenti necessari per ottenere il relativo aiuto comunitario. Per le modalita' di compilazione si rimanda a quanto indicato per la compilazione della domanda di aiuto. In caso di distillazione di quantitativi di vino consegnati dal produttore a completamento dell'obbligo relativo alla campagna 2003/2004, ai sensi dell'art. 58 del regolamento (CE) n. 1623/2000, la relativa offerta dell'alcool deve essere corredata anche dal certificato rilasciato dal competente Ufficio periferico dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi, da cui risulti il quantitativo corrispondente all'obbligo residuo del produttore medesimo. In tale caso il prezzo di acquisto dell'alcool e' diminuito di un importo pari all'aiuto fissato per l'alcool neutro. Puo' essere ceduto all'ACEA solo l'alcool con gradazione alcolica non inferiore a 92% vol. ottenuto dalla distillazione di prodotti nazionali. I prezzi di acquisto dell'alcool della campagna 2004/2005, proveniente dalla distillazione di cui all'art. 27 del reg. (CE) n. 1493/99, al netto dell'aiuto comunitario, sono corrisposti in misura differenziata in relazione al tipo di materia prima distillata (vinacce, fecce o vino), conformemente all'art. 2 del citato D.M. 4 agosto 1997. Tali prezzi, per ettolitro e grado alcolico, al netto dell'aiuto, sono i seguenti: - Euro 1,1596 per l'alcool da vinacce; - Euro 1,1593 per l'alcool da vino e da fecce. Il prezzo di acquisto dell'alcool ottenuto dalla distillazione di cui all'art. 28 del reg. (CE) n. 1493/99, al netto dell'aiuto comunitario, e' di Euro 1,1589. Tali prezzi sono ridotti di 0,5 euro/hl se l'alcool e' conservato negli impianti in cui e' stato prodotto. I prezzi di acquisto dell'alcool devono intendersi per merce nuda franco magazzino AGEA. Dopo aver verificato la regolarita' formale dell'offerta e della relativa documentazione, l'AGEA comunica al depositano incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalita' di consegna del prodotto, mediante l'invio del relativo buono di consegna. Nel caso in cui l'alcool non sia conforme ai requisiti (e pertanto non sia ammesso all'aiuto), il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente e' obbligato a ritirare il prodotto medesimo con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonche' delle spese di sosta dell'alcool a favore del depositario. Il passaggio di proprieta' del prodotto dal distillatore all'AGEA, purche' sia confermata la conformita' dell'alcool ai requisiti di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto riguarda l'ammissibilita' dell'alcool stesso all'aiuto, decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva consegna, come sopra definita, del prodotto al magazzino indicato dall'AGEA. Qualora il prodotto risultasse invece non conforme, il conferimento si avra' per non avvenuto, con le conseguenze indicate al precedente paragrafo. Nel caso di applicazione dell'art. 62, par. 2, 2 comma del reg. (CE) n. 1623/2000 (consegna senza movimentazione fisica) il compenso di entrata previsto dalla decisione della Commissione n. 3914 del 28/10/2003, e' pari a 0,19 euro/hl/100%vol.. Negli altri casi spetta il compenso di entrata in misura intera, previsto dalla stessa decisione, pari a 0,41 euro/hl/100%vol..Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, le quantita' di prodotto comunitario ammassato nei magazzini dell'intervento dovranno essere separate, sia fisicamente che contabilmente, dai quantitativi di alcool nazionale o di proprieta' della Ditta. Al riguardo, pertanto, non potra' farsi luogo a miscelazione tra prodotto gia' acquistato all'intervento e prodotto da conferire. Conseguentemente, soltanto dopo la consegna dell'alcool all'intervento potra' aversi la predetta miscelazione. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente circolare, il servizio per il deposito, la conservazione e la cessione delle partite di alcool acquistate resta affidato alle Ditte riconosciute, alle condizioni previste dai vigenti rapporti contrattuali. FIRMATO IL TITOLARE DELL'UFFICIO MONOCRATICO PAOLO GULINELLI