IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ed in particolare il comma 4, ai sensi del quale le aziende sanitarie
locali,  le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli
istituti  di  ricovero  e cura a carattere scientifico, i policlinici
universitari  e  le  eventuali altre strutture abilitate consegnano i
ricettari ai medici;
    Visto  lo  stesso  comma  4  dell'art.  50  in cui e' prevista la
comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, in via
telematica,  del nome, cognome, codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata  la  consegna  dei ricettari, dell'indirizzo dello studio,
del  laboratorio ovvero dell'identificativo della struttura sanitaria
nei  quali  gli  stessi  medici  operano,  nonche'  della  data della
consegna e dei numeri progressivi regionali delle ricette consegnate;
    Considerato  che  il  decreto  attuativo del comma 2 del predetto
art.  50, concernente il modello di ricettario medico standardizzato,
prevede  un  unico  modello utilizzabile anche per la prescrizione di
prestazioni  sanitarie erogate dai Servizi di Assistenza Sanitaria ai
Naviganti  (SASN),  il  cui  onere  e'  a  carico del Ministero della
salute;
    Visti  gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della sanita'
dell'11 luglio   1988,   n.   350,  recanti  disposizioni  in  merito
all'approvvigionamento   dei   ricettari   avvalendosi  dell'Istituto
Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato,  nonche'  alla  loro  stampa  e
distribuzione da parte dell'Istituto stesso;
    Considerato che i SASN si avvalgono, per l'approvvigionamento, la
stampa  e la distribuzione dei ricettari, dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, per il tramite delle sedi di Napoli e Genova;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Modalita' di trasmissione

    1.  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  le  aziende
sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i
policlinici  universitari, nonche' i SASN di Napoli e Genova, inviano
al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica,
le informazioni relative alla consegna dei ricettari.
    2.  Le  informazioni da trasmettere, le modalita' di trasmissione
telematica,  le frequenze temporali e le modalita' operative di invio
e  gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura
dei  dati  sono  definite  nell'allegato  disciplinare  tecnico,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale.