IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
30 settembre  2004,  lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali
eventi  atmosferici  verificatisi  il  giorno  17  settembre 2003 nel
territorio delle province di Siracusa e Catania;
  Viste   le  richieste  rispettivamente  del  9 settembre  2004  del
Prefetto di Siracusa e del 29 settembre 2004 del Prefetto di Catania,
inerenti alla necessita' di differire il termine sopra citato;
  Considerato  che  sono  tuttora in corso gli interventi predisposti
dai  sopra  citati  Prefetti  -  Commissari  delegati  finalizzati  a
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle
attivita' produttive ed il ripristino delle infrastrutture;
   Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga dello stato di emergenza;
  Acquisita  l'intesa della regione Siciliana con nota dell'8 ottobre
2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2004;
                              Decreta:
  Per  quanto  esposto  in  premessa e' prorogato, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino  al  31 marzo  2005,  lo stato di emergenza nel territorio delle
province  di  Siracusa  e  Catania  colpiti  dagli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 ottobre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi