IL DIRETTORE GENERALE
                  per la navigazione e il trasporto
                          marittimo interno

  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
e integrazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
  Visto  l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436
recante   attuazione  della  direttiva  n.  94/25/CE  in  materia  di
progettazione,  costruzione  e  immissione  in commercio di unita' da
diporto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431  di  emanazione  del  «Regolamento sulla disciplina delle patenti
nautiche»;
  Visto  l'articolo 2 del citato regolamento il quale prevede che chi
assume  il  comando e la condotta delle unita' da diporto deve essere
munito  di  una  delle patenti nautiche previste dagli articoli 3 e 4
del regolamento medesimo;
  Visto  l'articolo  33, comma 3, del suddetto regolamento con cui si
approva  il  modello  di  patente  nautica  di cui all'allegato C del
regolamento  stesso,  richiamando  l'allegato  medesimo  come propria
parte integrante;
  Visto  l'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre  1987,  n.  527,  aggiunto  dall'articolo  1  del decreto
legislativo  21 settembre  1995,  n.  429,  con il quale la Provincia
autonoma   di   Bolzano   e'   delegata  ad  esercitare  le  funzioni
amministrative  attualmente  attribuite all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   recante   il   nuovo  statuto  di  autonomia  per  la  regione
Trentino-Alto Adige;
  Visto,  in particolare, l'articolo 100, comma 4, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  670/1972  che  prescive l'uso
congiunto  della  lingua  italiana e della lingua tedesca negli «atti
individuali destinati ad uso pubblico»;
  Visto l'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme sull'uso della
lingua  tedesca  nei  rapporti con la pubblica amministrazione per il
quale sono da considerarsi atti individuali destinati ad uso pubblico
anche  «gli  atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione
per  i  quali  e' prescritta l'esibizione a richiesta di organi della
pubblica amministrazione»;
  Considerata la necessita' di predisporre il modello in questione in
versione  bilingue  italiano/tedesco,  da  rilasciarsi  alla  propria
utenza  a  cura  del  competente  ufficio della provincia autonoma di
Bolzano  quale  atto  di abilitazione al comando di unita' da diporto
iscritte nei registri nazionali;
  Visto  l'articolo 4,  comma  4,  del  citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 574/1988, il quale prevede che per la redazione
congiunta  nelle  due  lingue degli atti di cui trattasi «i due testi
vengono  riportati  uno a fianco all'altro» e «devono avere la stessa
evidenza e lo stesso rilievo tipografico»;
  Visto  l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che  conferisce  ai dirigenti generali l'adozione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Si  approva  il  modello  di  patente di abilitazione al comando di
unita'  da  diporto realizzato in versione bilingue italiano-tedesco,
conforme all'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Caliendo