IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Casteller» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modificazioni. Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini del Trentino in data 22 aprile 2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare del vino a denominazione di origine controllata «Casteller»; Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole delta provincia autonoma di Trento; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Trento l'8 luglio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Casteller», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato; Decreta: Articolo 1. 1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.