IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata   «Casteller»   ed   e'   stato   approvato  il  relativo
disciplinare di produzione, e successive modificazioni.
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela vini del
Trentino  in  data  22 aprile 2004, intesa ad ottenere la modifica al
disciplinare   del   vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Casteller»;
  Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole
delta provincia autonoma di Trento;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta   istanza,   tenutasi  a  Trento  l'8 luglio  2004,  con  la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Casteller», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  «Casteller»  in conformita' al parere espresso dal sopra
citato comitato;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine controllata «Casteller», approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1974, e successive modifiche, e' sostituito
per  intero  dal testo annesso al presente disciplinare di produzione
le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.