IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
«Disciplina  del  procedimento  di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini»;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni
integrative  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  o province autonome del
territorio nazionale;
  Visto  il  decreto ministeriale 27 marzo 2001 recante modalita' per
l'aggiornamento   dello   schedario   vitivinicolo  nazionale  e  per
l'iscrizione  delle superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti
le  denominazioni  di  origine  controllate e controllate garantite e
negli elenchi delle vigne per le indicazioni geografiche tipiche;
  Vista  la domanda presentata contestualmente della regione Campania
e   dalle   organizzazioni   di  categoria  regionali  -  Coldiretti,
Confederazione  italiana  agricoltori, Confagricoltura e Associazione
enologi,  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  della indicazione
geografica tipica dei vini «Campania»;
  Visti  il parere favorevole del «Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini» sulla predetta istanza e la proposta
del  relativo  disciplinare  di produzione dei vini della indicazione
geografica  tipica di che trattasi, formulati dal Comitato medesimo e
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 185 del
9 agosto 2004;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro  deduzioni, da parte degli interessati,
relativi al parere e alla proposta sopraccitati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della   indicazione   geografica   tipica   dei   vini  «Campania»  e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' al parere espresso dal suddetto Comitato;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
  E'   riconosciuta   la   indicazione  geografica  tipica  dei  vini
«Campania» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, di
cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione.