IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la «Disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini»; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 recante modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti le denominazioni di origine controllate e controllate garantite e negli elenchi delle vigne per le indicazioni geografiche tipiche; Vista la domanda presentata contestualmente della regione Campania e dalle organizzazioni di categoria regionali - Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura e Associazione enologi, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Campania»; Visti il parere favorevole del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica di che trattasi, formulati dal Comitato medesimo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni, da parte degli interessati, relativi al parere e alla proposta sopraccitati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Campania» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal suddetto Comitato; Decreta: Articolo 1. E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Campania» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione.