IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano

  Visto  l'articolo 2545-septiesdecies del codice civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'articolo 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio  ex articolo 2544 del codice civile di societa' cooperative
e  il  secondo  dei  quali  aveva  rideterminato  l'importo minimo di
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita' produttive -
Direzione   generale   per   gli  enti  cooperativi  -  Divisione IV,
protocollo  n.  1579551  del  30  settembre  2003 relativa ai decreti
ministeriali 17 luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'  dell'articolo 2544  del  codice  civile anche in
presenza  delle  fattispecie  indicate  all'articolo 2448  del codice
civile  ancorche'  preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilita'
di  funzionamento  dell'assemblea della societa' cooperativa «Service
2000» a r.l., con sede in Milano, via Valtellina n. 12;
  Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex articolo 2544 del codice civile di societa' cooperative
nei  cui  confronti  si  e' verificata anche una delle cause previste
dall'articolo 2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e tutela dei lavoratori - Direzione
generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva -
Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  ispettivo  in data 17 aprile 2001 relativo alla
societa'  cooperativa  «Service 2000» a r.l., con sede in Milano, via
Valtellina  n.  12,  da  cui  risulta  che  la medesima trovasi nelle
condizioni  previste  dall'allora  articolo 2544  del codice civile e
dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'
sussistono  le  seguenti  cause:  non  ha  depositato  bilanci  dalla
costituzione e non emerge attivo da liquidare;
  Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato
bilanci negli ultimi cinque anni);
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «Service 2000» a r.l., con sede legale in
Milano,  via  Valtellina n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa
Teresa  Palumbo  di  Rho in data 20 aprile 1999, repertorio n. 38880,
racc.  n.  4312, B.U.S.C. n. 16615, codice fiscale n. 12800460151, e'
sciolta,  senza  dar  luogo  a  nomina di commissario liquidatore, ai
sensi    dell'articolo 2545-septiesdecies   del   codice   civile   e
dell'articolo 2,  comma  1,  della  legge  17 luglio 1975, n. 400, in
quanto  non  ha  depositato  bilanci  dalla costituzione e non emerge
attivo da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    Milano, 13 ottobre 2004

                                     Il direttore provinciale: Truppi