IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'articolo 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Caseus Romae», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con sede in Roma, via Raffaele Piria n. 6, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Caseus Romae», ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 66600 dell'11 ottobre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Caseus Romae», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Caseus Romae», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Caseus Romae», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Caseus Romae», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66600 dell'11 ottobre 2004 sopra citata; Decreta: Articolo 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Caseus Romae».