IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'articolo 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'articolo  5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la   domanda   presentata   dal  Comitato  promotore  delle
denominazioni  di  origine  protetta  «Caseus Romae», «Caseus Romae»,
«Caciotta  Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio
Romano»,  con  sede  in  Roma,  via  Raffaele  Piria  n. 6, intesa ad
ottenere  la  registrazione  della  denominazione  «Caseus Romae», ai
sensi dell'articolo 5 del citato regolamento 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 66600 dell'11 ottobre 2004 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  Comitato  promotore  delle
denominazioni  di  origine  protetta  «Caseus Romae», «Caseus Romae»,
«Caciotta  Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio
Romano»,  ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'articolo 5  del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92
come  integrato  all'articolo 1,  paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
535/97  sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano,
e  per  esso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale  accoglimento  della citata istanza della denominazione
di  origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Caseus
Romae», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata del Comitato promotore
delle  denominazioni  di  origine  protetta  «Caseus  Romae», «Caseus
Romae»,  «Caciotta  Romana»  e  della indicazione geografica protetta
«Abbacchio  Romano»,  assicuri la protezione a titolo transitorio e a
livello  nazionale  della  denominazione  «Caseus  Romae», secondo il
disciplinare    di   produzione   allegato   alla   nota   n.   66600
dell'11 ottobre 2004 sopra citata;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  5,  paragrafo 5 del regolamento
(CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato
dall'articolo  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del
Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Caseus Romae».