Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la  domanda presentata dalla regione Umbria, intesa ad
ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»;
    Ha  espresso,  nella  riunione del 23 settembre 2003, presente il
funzionario   della   regione   Umbria,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.