IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  l'articolo  6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'articolo  4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20  (S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 15 settembre 1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto   il  decreto  legislativo  del  14 marzo  2003,  n.  65,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista   la  direttiva  91/414/CEE,  articolo 8,  paragrafo  2,  che
definisce  norme  transitorie in materia di registrazione di prodotti
fitosanitari sulla base della normativa nazionale;
  Visto  l'articolo 1  del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino
al  31 dicembre  2005  il  periodo  di  applicazione  della normativa
nazionale   ai   prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive
indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/2000/CE;
  Visto l'articolo 1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga
fino  al  31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa
nazionale   ai   prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive
indicate nel regolamento 1490/2002/CE;
  Vista  la  decisione  2003/565/CE  del 25 luglio 2003, che prolunga
fino  al  31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa
nazionale   ai   prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive
indicate nel regolamento 1112/2002/CE;
  Considerato  che  la  normativa sopraccitata si applica solo a quei
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora
concluso l'iter di revisione europea;
  Considerato  altresi' che le sostanze attive contenute nei prodotti
fitosanitari di cui all'allegato elenco sono previste rispettivamente
nei regolamenti 3600/92/CEE e 451/2000/CE;
  Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che
non  hanno  ancora  concluso  l'iter  di  revisione  europea  possono
usufruire  di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformita' al
parere  espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di
questo Ministero;
  Visti  i  decreti  con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi
in  commercio  per  un  numero limitato di anni, ai sensi del decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 12;
  Viste   le   domande   presentate   dalle  imprese  titolari  delle
autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei
prodotti fitosanitari di cui trattasi;
  Ritenuto  di  poter  applicare  la  tariffa  minima di 258,23 euro,
prevista  nel  decreto  ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la
concessione  della  proroga di cui trattasi comporta una procedura di
mera verifica amministrativa e successiva decretazione;
  Visti  i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto
ministeriale dalle imprese interessate;
                              Decreta:
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al presente decreto,
sono  prorogate fino al 31 dicembre 2005 in quanto le sostanze attive
contenute   in   detti   prodotti   fitosanitari  sono  previste  nei
regolamenti 3600/92/CEE e 451/2000/CE.
  Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari
di  cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti
alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in
essi  contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione
in  attuazione  del  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, che
recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 4 ottobre 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli