Avvertenza:
    Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  11,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Alla  legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)    all'articolo  18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre
anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge» sono
sostituite  dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data
di entrata in vigore delle presente legge»;
    b) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  Nel  caso  di  applicazione  del  comma 3, tra i candidati
esonerati  dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma
5,  ((  dell'ordinamento  giudiziario  di  cui al regio decreto )) 30
gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi:
    a) coloro  che  hanno  conseguito  la  laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed  hanno  conseguito  l'abilitazione all'esercizio della professione
forense;
    b) coloro  che  hanno  conseguito  la  laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
e  ((  hanno  svolto  le  funzioni  di magistrato onorario per almeno
quattro   anni  senza  demerito  e  senza  essere  stati  revocati  o
disciplinarmente sanzionati ));
    c) coloro  che  hanno  conseguito  la  laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
       ((   c-bis)   coloro   che   hanno  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza  a  seguito  di  corso  universitario  di  durata  non
inferiore   a   quattro  anni  ed  hanno  conseguito  il  diploma  di
specializzazione  in  una disciplina giuridica al termine di un corso
di  studi  della  durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162.».
  2.  Il  presente  decreto  si applica anche ai concorsi per uditore
giudiziario gia' banditi alla data della sua entrata in vigore.
  2-bis.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia sono riaperti i
termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi
alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 18 e 22 della
          legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
          disciplina  dell'accesso in magistratura), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 marzo  2001, n. 59, come modificati
          dalla presente legge:
              «Art.  18 (Reclutamento di uditori giudiziari). - 1. Il
          reclutamento  di  uditori  giudiziari  per  la copertura di
          tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, compresi
          quelli  derivanti  dall'aumento  di cui all'art. 1, avviene
          mediante  tre concorsi, da bandire entro quattro anni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              2.  Nei  concorsi  di  cui  al comma 1 la prova scritta
          verte  su  due delle materie indicate dal comma 1 dell'art.
          123-ter  del  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, come
          modificato   dalla  presente  legge,  individuate  mediante
          sorteggio    effettuato    nell'imminenza    della   prova.
          Particolare attenzione e' dedicata, in sede di prova orale,
          alla materia che il sorteggio ha escluso.
              3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei
          i  candidati che conseguano in ciascuna materia della prova
          scritta  e  della prova orale i punteggi indicati nell'art.
          123-ter  del  regio  decreto  30 gennaio  1941, n. 12, come
          modificato  dalla  presente legge, e comunque una votazione
          complessiva  nelle due prove, esclusa la prova orale di cui
          alla  lettera  i)  del comma 2 del citato art. 123-ter, non
          inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni
          di punto.
              4.  Qualora  all'esito  delle  prove scritte e orali il
          numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi
          del comma 3 del citato art. 123-ter, sia inferiore di oltre
          un  decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare,
          e'  in  facolta'  del Ministro della giustizia, su conforme
          parere   del   Consiglio   superiore   della  magistratura,
          ammettere  altresi'  i  candidati  che  abbiano  conseguito
          almeno  dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie
          della  prova  scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle
          materie della prova orale.».
              «Art. 22 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
          di   cui   al   capo   IV  diventano  efficaci  in  seguito
          all'attuazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 16 del
          decreto   legislativo   17 novembre   1997,  n.  398,  come
          modificato  dalla  presente  legge, in materia di scuole di
          specializzazione per le professioni legali.
              2.  Salvo  quanto  previsto  al comma 1 le disposizioni
          della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi
          per  l'accesso  in  magistratura,  ad  eccezione  di quelle
          dettate  dall'art.  12,  si  applicano  ai concorsi banditi
          successivamente alla data della sua entrata in vigore.
              3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente
          l'organizzazione   necessaria   per   la  correzione  degli
          elaborati  scritti secondo la disciplina prevista dall'art.
          125-quinquies  del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12,
          come  modificato  dalla  presente  legge, il Ministro della
          giustizia   puo',  sentito  il  Consiglio  superiore  della
          magistratura,  differire,  con  proprio  decreto  motivato,
          l'applicazione   della   disciplina  medesima  ai  concorsi
          successivi  a  quelli previsti dal comma 1 dell'art. 18. In
          tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 18
          sono    preceduti    dalla   prova   preliminare   prevista
          dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
          12,  nel  testo  previgente  alla data di entrata in vigore
          della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di
          cui al capo III della presente legge; si applicano altresi'
          gli  articoli 123-quater  e  123-quinquies del citato regio
          decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              3-bis.  Nel  caso  di  applicazione  del comma 3, tra i
          candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'art.
          123-bis,  comma  5,  dell'ordinamento giudiziario di cui al
          regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12,  sono, altresi',
          inclusi:
                a) coloro   che   hanno   conseguito   la  laurea  in
          giurisprudenza  a  seguito di corso universitario di durata
          non   inferiore   a   quattro   anni  ed  hanno  conseguito
          l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
                b) coloro   che   hanno   conseguito   la  laurea  in
          giurisprudenza  a  seguito di corso universitario di durata
          non  inferiore  a  quattro  anni e hanno svolto funzioni di
          magistrato  onorario per almeno quattro anni senza demerito
          e  senza  essere  essere  stati revocati o disciplinarmente
          sanzionati;
                c) coloro   che   hanno   conseguito   la  laurea  in
          giurisprudenza  a  seguito di corso universitario di durata
          non  inferiore  a  quattro  anni  ed  hanno  conseguito  il
          dottorato di ricerca in materie giuridiche;
                c-bis) coloro  che  hanno  conseguito  la  laurea  in
          giurisprudenza  a  seguito di corso universitario di durata
          non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma
          di  specializzazione in una disciplina giuridica al termine
          di  un corso di studi della durata non inferiore a due anni
          presso  le scuole di specializzazione di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.».