IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 dicembre  1986,  n.  917, come
modificato,  da  ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344;
    Visto,  in  particolare, l'articolo 119, comma 1, lettera d), del
predetto  testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale,
prevede  che  l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di
imprese   controllate  residenti,  esercitata  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 117   dello   stesso  testo  unico,  e'  subordinata  al
verificarsi  della  condizione  che  l'avvenuto  esercizio  congiunto
dell'opzione, da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa'
controllante, sia comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto
mese  del  primo  esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione
stessa;
    Visto  l'articolo 4,  comma 1, lettera l) del decreto legislativo
12 dicembre  2003,  n.  344,  in  base al quale, per il primo periodo
d'imposta  per  il  quale hanno effetto le disposizioni in materia di
tassazione  di  gruppo  di  cui alle sezioni II e III del capo II del
titolo II  del citato testo unico, l'acconto dell'imposta sul reddito
delle societa' dovuto dall'ente o societa' controllante e' effettuato
assumendo  come  imposta del periodo precedente quella indicata nella
dichiarazione  dei  redditi  presentata  per  il periodo stesso dalle
societa' singolarmente considerate;
    Visto  l'articolo 12,  comma 5,  del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  in  base  al  quale  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra
l'altro,  delle  esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e
dei  responsabili  d'imposta,  i  termini riguardanti gli adempimenti
degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base
allo stesso decreto legislativo;
    Visto   il   proprio   decreto   10 giugno  2004  concernente  il
differimento  del  termine  per  la  comunicazione  all'Agenzia delle
entrate  dell'esercizio  dell'opzione, per avvalersi della disciplina
in tema di consolidato nazionale;
    Considerato    che   permane   l'esigenza   di   riconoscere   ai
contribuenti,  in  relazione al primo esercizio di applicazione della
nuova  disciplina  in materia di consolidato nazionale, un piu' ampio
termine  per  effettuare  all'Agenzia  delle entrate la comunicazione
dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione;
    Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
    1.  Per  il  primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla
data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n.   344,   le   comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  relative
all'esercizio  dell'opzione  di  cui all'articolo 117 del testo unico
delle  imposte  sui redditi, in materia di consolidato nazionale, per
le quali i termini scadono entro il 31 dicembre 2004, sono effettuate
entro la medesima data.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

      Roma, 27 ottobre 2004


                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                              Letta


Il Ministro dell'economia e delle finanze
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