IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) 2792/1999  che  definisce  modalita' e
condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2369/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione e allo sfruttamento
sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nell'ambito della politica
comune della pesca;
  Visto   il   decreto-legge   24   giugno   2004,  n.  157,  recante
«disposizioni   urgenti   per  l'etichettatura  di  alcuni,  prodotti
agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca» convertito
in legge 3 agosto 2004, n. 24;
  Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, che
definisce  in  particolare  gli  interventi  riguardanti la flotta da
pesca della regione Molise;
  Viste  le  linee  direttrici  per l'esame degli aiuti nazionali nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblica sulla G.U.U.E. C 19
del 20 gennaio 2001;
  Visto quanto riportato nella decisione del 31 marzo 2004 in sede di
Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.);
  Vista la nota n. 130/segr del 19 luglio 2004 della regione Molise;
  Vista  la  nota  200429481  del  21 settembre 2004, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ha comunicato alla
Commissione  europea,  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 659/99, il
regime  di  aiuto  previsto  all'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n.
204,  per gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione
Molise;
  Vista  la  nota  n.  21831  dell'11  ottobre  2004, con la quale la
regione Molise, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto
2004,  n.  204, ha espresso parere favorevole alla proposta di cui al
presente decreto ministeriale;
  Considerato  che spetta agli Stati membri, ai sensi del regolamento
2792/99,  garantire  che  la capacita' di pesca della loro flotta non
aumenti  e  che  la  stessa  sia  adattata  in funzioni delle risorse
alieutiche disponibili;
  Considerato  che  gli  aiuti al rinnovo delle navi da pesca saranno
ancora  consentiti  agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 e solo
per le unita' al di sotto dei 400 GT;
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127 e successive modifiche
recanti   «misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo»;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e successive modifiche
riguardante  «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
  Vista  la  legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed
in   particolare  l'art.  2,  paragrafo  par.  49  lettera  a)  circa
l'avvalimento delle Capitanerie di porto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002,
n.  445,  recante  il  «testo  unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa»;
  Considerato   che   tutte   le  domande  presentate  per  le  nuove
costruzioni,   ai  sensi  del  decreto  ministeriale  15 marzo  2002,
restituite   ed   archiviate,  possono  essere  ripresentate  con  le
modalita' previste dal presente decreto;
  Considerato,  inoltre,  che le domande relative alle unita' adibite
alla  pesca  oceanica presentate ai sensi del decreto ministeriale 10
febbraio  2003, restituite ed archiviate, possono essere ripresentate
con  le  modalita' previste dal presente decreto e senza l'obbligo di
ritiro di naviglio da pesca;
  Considerato  che  e'  stata  autorizzata la spesa di 1,5 milioni di
euro,  per  ciascuno  degli  anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla
liquidazione   delle   istanze   relative   alle  misure  di  arresto
definitivo,  rinnovo  e  ammodernamento  delle  unita' iscritte negli
uffici  marittimi  ricadenti  nelle  regioni in regime di fuoriuscita
transitoria dall'obiettivo 1;
  Considerato  che  in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002
del  Consiglio del 20 dicembre 2002, sono ammissibili le richieste di
nuove  costruzioni  fino al 31 dicembre 2004, e' necessario procedere
all'istruttoria  ed  alla  pubblicazione delle graduatorie entro tale
data;
  Ritenuto  opportuno  assegnare  ai progetti di nuove costruzioni la
quota relativa alle annualita' 2004 e 2005 per un importo totale di 3
milioni di euro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  Il  presente decreto definisce le tipologie di interventi in favore
della   flotta  da  pesca  della  regione  Molise,  le  modalita'  di
presentazione  delle  richieste  di  ammisssione  a contributo per le
nuove   costruzioni   di   natanti   di   erogazione  delle  relative
agevolazioni.