IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante «disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni, prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca» convertito in legge 3 agosto 2004, n. 24; Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, che definisce in particolare gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise; Viste le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblica sulla G.U.U.E. C 19 del 20 gennaio 2001; Visto quanto riportato nella decisione del 31 marzo 2004 in sede di Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.); Vista la nota n. 130/segr del 19 luglio 2004 della regione Molise; Vista la nota 200429481 del 21 settembre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/99, il regime di aiuto previsto all'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, per gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise; Vista la nota n. 21831 dell'11 ottobre 2004, con la quale la regione Molise, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, ha espresso parere favorevole alla proposta di cui al presente decreto ministeriale; Considerato che spetta agli Stati membri, ai sensi del regolamento 2792/99, garantire che la capacita' di pesca della loro flotta non aumenti e che la stessa sia adattata in funzioni delle risorse alieutiche disponibili; Considerato che gli aiuti al rinnovo delle navi da pesca saranno ancora consentiti agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 e solo per le unita' al di sotto dei 400 GT; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche recanti «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche riguardante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, paragrafo par. 49 lettera a) circa l'avvalimento delle Capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 445, recante il «testo unico in materia di documentazione amministrativa»; Considerato che tutte le domande presentate per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, restituite ed archiviate, possono essere ripresentate con le modalita' previste dal presente decreto; Considerato, inoltre, che le domande relative alle unita' adibite alla pesca oceanica presentate ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2003, restituite ed archiviate, possono essere ripresentate con le modalita' previste dal presente decreto e senza l'obbligo di ritiro di naviglio da pesca; Considerato che e' stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unita' iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1; Considerato che in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, sono ammissibili le richieste di nuove costruzioni fino al 31 dicembre 2004, e' necessario procedere all'istruttoria ed alla pubblicazione delle graduatorie entro tale data; Ritenuto opportuno assegnare ai progetti di nuove costruzioni la quota relativa alle annualita' 2004 e 2005 per un importo totale di 3 milioni di euro; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione Il presente decreto definisce le tipologie di interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise, le modalita' di presentazione delle richieste di ammisssione a contributo per le nuove costruzioni di natanti di erogazione delle relative agevolazioni.