IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000; Visti i decreti ministeriali 2 aprile 2001; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001; Visto l'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149; Vista la ministeriale n. 1643 del 4 dicembre 2003; Viste le proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 ed i pareri resi dagli stessi; Viste le ministeriali numeri 647 e 648 del 24 maggio 2004 inviate al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato (doc. 17/04 e 18/04); Considerate le risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006 dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; d) per universita', le universita' degli studi e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonche' le universita' degli studi e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti; e) per universita' statali, le universita' e gli istituti universitari statali; f) per universita' non statali, le universita' e gli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti; g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, determinati con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149; h) per decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; i) in euro, gli importi dei finanziamenti indicati.