L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione dell'11 novembre 2004
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
    il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
    il   decreto  ministeriale  gas  20 luglio  2004  recante  «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004).
  Visti:
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
    il  documento  per  la  consultazione  4 aprile 2002 (di seguito:
documento per la consultazione 4 aprile 2002);
    la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02;
    la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/03  (di  seguito:
deliberazione n. 103/03 o linee guida);
    la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04;
  Considerato che:
    l'art.  14,  comma  1,  dei  decreti ministeriali 20 luglio 2004,
stabilisce   che   gli   stessi   decreti   ministeriali  abrogano  e
sostituiscono i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    l'art.  14,  comma  2,  dei  decreti ministeriali 20 luglio 2004,
stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti
emanati  dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    l'art.  1,  comma  34,  della  legge n. 239/04, stabilisce che le
aziende  operanti  nei  settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale  che  hanno  in  concessione o in affidamento la gestione di
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti
e  delle  altre  dotazioni  infrastrutturali,  nel  territorio cui la
concessione  o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non
possono   esercitare,   in   proprio   o  con  societa'  collegate  o
partecipate,  alcuna attivita' in regime di concorrenza, ad eccezione
delle  attivita'  di  vendita  di  energia  elettrica  e  di gas e di
illuminazione  pubblica,  nel  settore dei servizi postcontatore, nei
confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;
    l'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce inoltre che
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Ministero  delle  attivita' produttive, l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  altre amministrazioni interessate provvedono a
modificare  e  integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma;
  Considerato che:
    la  deliberazione  n.  103/03  prevede che il termine di sessanta
giorni  previsto  per  la  comunicazione  al soggetto interessato dei
risultati  della  verifica  preliminare  di  conformita' di specifici
progetti  alle  Linee  guida  sia  sospeso  fino alla ricezione delle
eventuali  informazioni  aggiuntive  richieste  dall'Autorita'  o dal
soggetto  da  essa  delegato e prorogato di trenta giorni a decorrere
dalla  data  di ricezione di tali informazioni, e che l'art. 5, comma
8,  dei  decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che la verifica
di  conformita'  alle  Linee  guida sia effettuata dall'Autorita' nel
termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta;
    l'art.  5,  comma  4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali
20 luglio  2004, prevede che non sono ammissibili i progetti ai quali
siano  stati  riconosciuti  contributi  in  conto  capitale  in  data
antecedente alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti;
    l'art.  10,  comma  7,  dei  decreti ministeriali 20 luglio 2004,
stabilisce  che  entro  il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal
2006,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas rende noto il
rapporto  tra  il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso
in  Mtep,  e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, degli
stessi  decreti,  in capo ai distributori di cui all'art. 4, comma 1,
dei  medesimi decreti, entrambi riferiti all'anno precedente e che il
valore  di  tale  rapporto  e'  funzionale all'operare del meccanismo
sanzionatorio previsto dall'art. 11, degli stessi decreti;
    l'art.  10,  comma  1,  dei  decreti ministeriali 20 luglio 2004,
stabilisce  che  i  titoli  di efficienza energetica siano emessi dal
Gestore del mercato elettrico;
    l'art.  4,  comma  5, secondo capoverso, del decreto ministeriale
elettrico  e  l'art.  4,  comma  4,  secondo  capoverso,  del decreto
ministeriale  gas, prevedono che gli eventuali effetti conseguiti con
specifiche   misure  realizzate  nel  periodo  intercorrente  tra  il
1° gennaio  2001  e  il  31 dicembre  2004  possono  essere portati a
riduzione  delle quote degli obiettivi di competenza del distributore
di   cui   ai   medesimi   decreti,  a  seguito  di  parere  conforme
dell'Autorita',  ampliando  dunque,  rispetto  a  quanto previsto dai
decreti ministeriali 24 aprile 2001, il volume di risparmi energetici
conseguiti  prima  dell'entrata  in vigore degli obblighi di cui agli
stessi  decreti,  che  sono  potenzialmente valorizzabili ai fini del
conseguimento dei medesimi obblighi;
    l'art.  3,  comma  1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ha
ridefinito,   rispetto  a  quanto  previsto  dai  precedenti  decreti
ministeriali   24 aprile   2001,  la  distribuzione  temporale  degli
obiettivi  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  dei  medesimi decreti nel
quinquennio di applicazione degli stessi;
    l'art. 6, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio
2004, introduce nuove norme in materia di biomasse e di generatori di
calore alimentati da biomasse di origine vegetale;
    l'art.  9,  comma  1,  primo  paragrafo, del decreto ministeriale
elettrico,  e  l'art.  9,  comma  1,  secondo  paragrafo, del decreto
ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai
distributori  di energia elettrica e dai distributori di gas naturale
per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano
trovare  copertura,  qualora  comportino una riduzione dei consumi di
energia  elettrica, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e
la  distribuzione  dell'energia  elettrica, secondo criteri stabiliti
dall'Autorita';
  Ritenuto opportuno che:
    sia  necessario  adeguare  la deliberazione n. 103/03 al disposto
dei  decreti  ministeriali  20 luglio  2004,  al fine di tenere conto
delle   modifiche  introdotte  dai  decreti  stessi,  e  al  disposto
dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04;
    tali  adeguamenti  non  comportino  modifiche  discrezionali alle
scelte  effettuate  dall'Autorita'  con  la  deliberazione n. 103/03,
bensi  prevedono  modifiche  ed  integrazioni tecniche necessarie per
tener  conto  di  quanto stabilito dai decreti 20 luglio 2004 e dalla
legge n. 239/04;
  Ritenuto  altresi  opportuno  correggere  alcuni  errori  materiali
riscontrati nell'allegato A alla deliberazione n. 103/03;
                              Delibera:
  1.  Di  adeguare  il disposto dell'allegato A alla deliberazione n.
103/03  a  quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e
dall'art.  1,  comma 34, della legge n. 239/04 e di correggere alcuni
errori  materiali  riscontrati  nel  medesimo allegato, modificandolo
come segue:
    in  tutto  l'allegato, alle parole «24 aprile 2001» sostituire le
parole «20 luglio 2004»;
    in  tutto  l'allegato,  alle parole «Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato»  sostituire le parole «Ministro delle
attivita' produttive»;
    in   tutto   l'allegato,  alle  parole  «Ministro  dell'ambiente»
sostituire  le  parole  «Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio»;
    il  comma  1.1,  lettera  g),  e'  sostituito  dal seguente comma
«decreto  ministeriale  elettrico  20 luglio  2004  e' il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio  20 luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  205 del 1° settembre 2004
recante   «Nuova  individuazione  degli  obiettivi  quantitativi  per
l'incremento  dell'efficienza energetica degli usi finali di energia,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79»;
    il  comma  1.1,  lettera  h),  e'  sostituito  dal seguente comma
«decreto  ministeriale  gas 20 luglio 2004 e' il decreto del Ministro
delle  attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  20 luglio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  205  del  1° settembre  2004  recante «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
    al  comma  1.1,  lettera  aa),  le  parole  «comma  5 dei decreti
ministeriali  24 aprile 2001» sono sostituite dalle parole «commi 5 e
9,  del  decreto  ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'art. 4,
commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004»;
    al  comma 5.5, primo capoverso, prima delle parole «Il valore del
coefficiente  correttivo di cui al comma 5.4» sono aggiunte le parole
«Il  contenuto  delle schede tecniche di valutazione analitica di cui
al  comma  5.2  e»;  al  medesimo  capoverso,  la  parola  «potra» e'
sostituita  dalla  parola «potranno»; al secondo capoverso, le parole
«Il  valore  aggiornato  del coefficiente si applica» sono sostituite
dalle parole «Gli aggiornamenti si applicano»;
    al  comma  6.1,  alle  parole «programma di progetto e di misura»
sono  sostituite  le  parole  «proposta di progetto e di programma di
misura»;
    al  termine  del  comma  8.1  e'  aggiunta la seguente frase: «La
corretta  classificazione dei combustibili utilizzati nelle tipologie
elencate  nella  tabella  e'  a  carico  del  soggetto  titolare  del
progetto.»;
    al  comma  9.1, le parole «nel programma di progetto e di misura»
sono  sostituite  dalle  parole  «nella  proposta  di  progetto  e di
programma di misura»;
    al  comma  11.1, le parole «il programma di progetto e di misura»
sono  sostituite dalle parole «la proposta di progetto e di programma
di misura»;
    al comma 11.3, e' eliminato il secondo capoverso;
    al  comma  13.1, lettera a), e al comma 13.3, lettera a), dopo le
parole  «informazioni relative al soggetto titolare» sono aggiunte le
parole «di progetto»;
    dopo il comma 13.7, sono aggiunti i seguenti commi:
      13.8  «Per  tutte  le tipologie di progetto di cui alle lettere
a),  b),  e  c), dell'art. 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al
momento   della   presentazione   di  una  richiesta  di  verifica  e
certificazione,  il  soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la
propria  responsabilita',  che gli interventi per i quali si richiede
la  verifica  e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in
conformita'  al  dettato  dell'art.  1,  comma  34,  della  legge  n.
239/04.»;
      13.9  «Per  tutte  le tipologie di progetto di cui alle lettere
a),  b),  e  c), dell'art. 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al
momento   della   presentazione   di  una  richiesta  di  verifica  e
certificazione,  il  soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la
propria  responsabilita',  che gli interventi per i quali si richiede
la  verifica  e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in
conformita'  al  dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004.»;
    al  comma  14.4,  alle  parole  «nel  programma  di progetto e di
misura» sono sostituite dalle parole «nella proposta di progetto e di
programma di misura»;
    nel  titolo  dell'art.  16,  prima  delle parole «emissione» sono
inserite le parole «Certificazione dei risparmi energetici e»;
    al  comma 16.1, alle parole «90 giorni» sono sostituite le parole
«60 giorni»;
    al comma 16.4, alle parole «il soggetto di cui all'art. 10, comma
1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001» sono sostituite le parole
«il Gestore del mercato elettrico»;
    al  comma  17.2,  dopo  le  parole  «la dimensione» aggiungere la
parole «commerciale»;
    al comma 17.3, il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
    «Ai  fini  della  verifica di conseguimento del proprio obiettivo
specifico  annuale  i  distributori  possono  trasmettere  titoli  di
efficienza  energetica  emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio
dell'anno  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a), dei decreti
ministeriali  20 luglio  2004  ed il 31 maggio dell'anno successivo a
quello di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera e);
    al  comma  17.3,  secondo  capoverso,  le  parole «Nel periodo di
validita» sono sostituite dalle parole «Nel suddetto periodo»;
    i commi 17.4 e 17.5 sono cancellati;
    prima del comma 18.1 e' aggiunto il seguente comma:
      18.1  «Le  richieste  di verifica preliminare di conformita' di
cui  all'art.  11, comma 1, le proposte di progetto e di programma di
misura  di  cui all'art. 6, comma 1, le prime richieste di verifica e
certificazione  dei  risparmi  di  cui  all'art. 12, commi, 2, 3 e 6,
delle presenti Linee guida, possono essere presentate a decorrere dal
1° gennaio 2005.»;
    al  comma  18.1,  dopo le parole «Nei casi in cui i distributori»
sono  aggiunte  le  parole  «le  societa'  controllate  dai  medesimi
distributori»;  le  parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2004, la
prima  richiesta»  sono  sostituite  dalle parole «entro il 31 luglio
2005,  le  relative  richieste»;  al termine del comma e' aggiunta la
seguente  frase:  «Fatto salvo quanto disposto al comma 18.4, ai fini
della  certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti
di cui al presente comma valgono le disposizioni di cui alle presenti
Linee guida.»;
    il comma 18.2 e' sostituito dal seguente comma:
      18.3  «Per  i progetti di cui al precedente comma, da valutarsi
con  metodologia a consuntivo, la proposta di progetto e di programma
di  misura  di  cui all'art. 6, comma 6.1, deve essere presentata nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 28 febbraio 2005.»;
    il comma 18.3 e' sostituito dal seguente comma:
      18.4  «Al  fine  di  consentire la corretta quantificazione dei
risparmi energetici conseguiti nel periodo antecedente il 31 dicembre
2004  dai  progetti  di  cui  al  comma 18.2, il soggetto richiedente
comunica:
        a) nel caso di prima richiesta, l'anno nel corso del quale il
progetto e' stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f);
        b) nel caso di richieste successive alla prima, l'anno solare
nel  corso  del  quale  sono  stati conseguiti gli ulteriori risparmi
oggetto della nuova richiesta.»;
    nella  tabella  1, sono eliminate le parole «sottoprodotti» ed e'
eliminata  la ripetizione delle parole «coke da petrolio» nell'ultima
riga della tabella medesima;
    nella  medesima  tabella 1, al termine della nota (a) e' aggiunta
la seguente frase:
      «Nei  casi  in cui il combustibile considerato non sia ritenuto
classificabile  in  una  delle  tipologie  elencate, il valore di PCI
adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovra'
essere  certificato  da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art.
6,  comma  1,  lettera  e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004»;
alla  voce  biomasse  e' aggiunta la nota (b) recante «Ammissibili ai
sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera b), dei decreti ministeriali
20 luglio 2004».
  2.  Di  pubblicare  l'allegato  A  alla deliberazione n. 103/03 nel
testo  risultante  dalle  modifiche ed integrazioni introdotte con il
presente provvedimento.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.

    Milano, 11 novembre 2004

                                                 Il presidente: Ortis