IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  79,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare
gli  articoli 1  e  2  del predetto decreto-legge, ove si dispone che
alla  definizione  degli  interventi  per la messa in sicurezza delle
grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e
previa  emanazione  della  deliberazione  di  cui all'art. 5, comma 1
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la  nota  del  Registro italiano dighe n. 5509 del 18 agosto
2004, nella quale vengono individuate le dighe per le quali ricorrono
i presupposti necessari per la dichiarazione di stato di emergenza;
  Vista   le   note  delle  regioni  Piemonte,  Sicilia,  Sardegna  e
Basilicata  nelle  quali  si  chiede  la  sospensione delle procedure
avviate  per  la  messa  in  sicurezza  degli  impianti  di Arignano,
Villarosa, Assemini, Monteponi e Muro Lucano;
  Vista  la  nota  del  Registro  italiano  dighe  n. DG/120/2004 del
21 ottobre  2004,  nella  quale  si  esprime  parere  favorevole alla
sospensione   della  procedura,  di  cui  agli  articoli 1  e  2  del
decreto-legge  convertito  sopra  menzionato,  per  gli  impianti  di
Assemini  e  Monteponi  (Sardegna),  Arignano  (Piemonte),  Villarosa
(Sicilia) e Muro Lucano (Basilicata);
  Considerato, altresi', che permane per i restanti impianti di Figoi
e  Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio);
La  Para  e  Rio  Grande  (Umbria);  Molinaccio (Marche); Muraglione,
Montestigliano   e   Fosso   Bellaria  (Toscana);  Pasquasia  e  Cuba
(Sicilia);  Gigliara  Monte  (Calabria)  la  impellente necessita' di
provvedere alla messa in sicurezza;
  Considerato,  quindi,  che si rende necessario procedere alla messa
in  sicurezza  delle  dighe  sopra  elencate  ricorrendo, nel caso di
specie,  i  presupposti  di  cui  all'art.  5,  comma  1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225, tenuto conto che non sono stati espressi
avvisi contrari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione del 18 novembre 2004;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in
premessa,  e' dichiarato fino al 31 dicembre 2005, per i territori di
seguito  individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza
delle  dighe  di Figoi e di Galano, comune di Genova; Zerbino, comune
di  Molare  (Alessandria);  La  Spina,  comune  di Pralormo (Torino);
Sterpeto,  comune  di  Civitavecchia  (Roma);  La  Para e Rio Grande,
comune   di   Amelia  (Terni);  Molinaccio,  comune  di  Cessapalombo
(Macerata);  Muraglione,  comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa);
Montestigliano,  comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria, comune
di  Civitella  Paganica (Grosseto); Pasquasia, comune di Enna e Cuba,
comune  di  Centuripe  (Enna);  Gigliara Monte, comune di Chiaravalle
Centrale (Catanzaro).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 novembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi