IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   il   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  recante
Disposizioni  urgenti  in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento  immobiliare»  convertito  con modificazioni dalla legge
23 novembre 2001, n. 410;
  Visti  i decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze
di  concerto  con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in
data  30 novembre  2001  ed  in data 21 novembre 2002 con i quali, in
applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito  con  modificazioni  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono   stati  trasferiti  a  titolo  oneroso  alla  SCIP  -  Societa'
cartolarizzazione  immobili pubblici S.r.l., immobili individuati con
decreti  dell'Agenzia del demanio gia' di proprieta' di enti pubblici
previdenziali  ovvero  appartenenti  al  patrimonio dello Stato dando
avvio  rispettivamente  alla  prima  e  alla  seconda  operazione  di
cartolarizzazione di immobili pubblici;
  Visto  il  comma  134  dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
  Visto  il  decreto-legge  23 febbraio  2004,  n. 41, convertito con
modificazioni   dalla   legge   23 aprile   2004,   n.  104,  recante
disposizioni  in  materia  di determinazione del prezzo di vendita di
immobili  pubblici  oggetto  di cartolarizzazione ai sensi del citato
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;
  Visto  il  comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio
2004,  n.  41,  il  quale  prevede  che per i conduttori delle unita'
immobiliari  ad  uso  residenziale  oggetto  di cartolarizzazione che
abbiano   manifestato  la  propria  volonta'  di  acquisto  entro  il
31 ottobre  2001  con  le  modalita' previste dal secondo periodo del
comma  20  dell'art. 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  il  prezzo  di vendita delle medesime e' determinato al momento
dell'offerta  in  opzione,  con le modalita' di cui al comma 2, sulla
base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
  Visto  il  comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio
2004, n. 41, il quale prevede che ai fini dell'applicazione del comma
1 il prezzo di vendita e' fissato applicando al prezzo determinato ai
sensi  del  comma  7  dell'art.  3  del  citato  decreto n. 351/2001,
coefficienti aggregati di abbattimento;
  Considerato  in  particolare  il  comma  3  dell'art.  1 del citato
decreto-legge  23 febbraio  2004,  n.  41, che estende l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo anche agli
immobili  venduti  prima della data di entrata in vigore del medesimo
provvedimento  prevedendo  altresi'  che le risorse necessarie per il
maggior  prezzo  corrisposto  dai  predetti conduttori debbano essere
reperite  mediante  l'alienazione di ulteriori immobili di proprieta'
dello  Stato da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento del tesoro n. 63862 del 6 luglio 2004;
  Vista  la nota dell'Agenzia del demanio n. 2004/27582 del 30 luglio
2004,  con la quale l'Agenzia del demanio ha interessato il Ministero
per  i  beni  e  le attivita' culturali ai fini della verifica di cui
all'art.  27  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  Visto  il  decreto  del direttore dell'Agenzia del demanio n. 27396
del 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
23 settembre 2004, concernente l'individuazione di ulteriori immobili
ad uso diverso dal residenziale di proprieta' dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  risorse  per  il  rimborso  previsto  all'art.  1,  comma 3 del
decreto-legge  23 febbraio  2004, n. 41, convertito con modificazioni
dalla  legge 23 aprile 2004, n. 104, derivano dalla dismissione degli
immobili  di  proprieta'  dello  Stato  individuati  nell'allegato  A
facente parte del presente decreto.