IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge  21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed
in  particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione dell'articolo 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente  alle  previsioni  dell'articolo 14,  comma 15,
lettera  d)  sono  state impartite le direttive per la collaborazione
dei  consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L.
148   del  21 giugno  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Taleggio»;
  Vista   l'istanza  presentata  dal  consorzio  per  la  tutela  del
formaggio  Taleggio  D.O.P.  con sede in Bergamo, largo Belotti n. 16
(c/o  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura),
intesa  ad  ottenere  il riconoscimento dello stesso ad esercitare le
funzioni  indicate  all'articolo 14,  comma  15 della citata legge n.
526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'articolo 3  del  citato decreto 12 aprile
2000,  relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di
tutela  delle  D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato che la condizione richiesta dall'articolo 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale,
dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  nella filiera formaggi,
individuata  all'articolo 4,  lettera  a)  del  medesimo decreto, che
rappresentano  almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto
organismo  di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La
verifica   di   cui   sopra   e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
dichiarazioni   presentate   dal   consorzio   richiedente   e  delle
attestazioni    rilasciate    dall'organismo   privato   Certiprodop,
autorizzato  a svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione
di  origine  protetta «Taleggio» con decreto ministeriale 18 dicembre
1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 4 del 7 gennaio 2002, e successivamente prorogato;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale l'articolo 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le
attivita'   di   controllo  svolte  ai  sensi  dell'articolo 10,  del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza dell'organismo privato
autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le  attivita'  di  salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti  di  concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di
commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
consorzio  per  la  tutela  del  formaggio Taleggio D.O.P. al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate  al'art.  14, comma 15 della citata legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  consorzio  per  la  tutela del formaggio Taleggio
D.O.P.,  con  sede  in  Bergamo,  largo  Belotti n. 16 (c/o Camera di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura), e' conforme alle
prescrizioni  di  cui  all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi  di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e
delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).