L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo  n.  79/1999), in particolare l'art. 3, comma 3, e l'art.
11, commi 2 e 4;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con   il  Ministro  dell'ambiente
11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003,  recante  approvazione del Testo integrato della disciplina del
mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato elettrico);
    la  direttiva  204/8/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio
sulla  promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore
utile nel mercato interno dell'energia;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  19 marzo  2002,  n.  42/02  (di  seguito:
deliberazione n. 42/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione  2004-2007,  approvato  con deliberazione
dell'Autorita'   30 gennaio   2004,   n.   5/04  (di  seguito:  Testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22  aprile  2004, n. 60/04 (di
seguito: deliberazione n. 60/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6  maggio  2004,  n. 71/04 (di
seguito: deliberazione n. 71/04);
  Considerato che:
    l'art.  1,  lettera w), della deliberazione n. 42/02 individua un
unico  periodo  di  collaudo e avviamento, intercorrente tra il primo
funzionamento  in  parallelo  con  la rete elettrica della sezione di
produzione  combinata  di  energia  elettrica e calore e l'entrata in
esercizio   commerciale,   di  durata  massima  pari  a  dodici  mesi
consecutivi,  durante  il quale la sezione medesima, per poter essere
riconosciuta  come sezione di cogenerazione, deve soddisfare i valori
minimi  ridotti  dell'indice  IRE  e LT di cui all'art. 3, comma 3.5,
della deliberazione n. 42/02;
    la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica
della  sezione generalmente precede la data di inizio della effettiva
produzione combinata di energia elettrica e calore;
    durante  il  periodo  iniziale intercorrente tra la data di primo
funzionamento  in  parallelo  con  la  rete elettrica della sezione e
l'inizio della produzione combinata di energia elettrica e calore, la
sezione non puo' soddisfare la definizione di cogenerazione in quanto
produce solo energia elettrica;
    alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorita':
      la  penalizzazione  che  l'attuale  definizione  di  periodo di
collaudo  e  avviamento  comporta in quanto la dichiarazione annuale,
resa  ai  sensi  dell'art. 4, comma 4.2 della deliberazione n. 42/02,
risulta riferita ad un periodo che include il periodo iniziale di cui
al precedente alinea in cui la sezione non risulta cogenerativa;
      l'esigenza  di  ottenere  il  riconoscimento  anticipato  della
priorita'  di  dispacciamento,  non  solo  per  il  primo  periodo di
esercizio,  come gia' previsto dalla deliberazione n. 71/04, ma anche
per l'anno successivo a quello in cui intervengano cause eccezionali,
imprevedibili  e  indipendenti  dalla  volonta'  del  produttore  che
impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n.
42/02 nell'anno corrente, ma non in quello successivo;
      l'esigenza  di  escludere  dal  calcolo  degli  indici IRE e LT
eventuali  periodi  di  tempo, non superiori ad un mese all'anno, nei
quali  intervengano  limitazioni  alla  produzione di energia termica
dovute  a  cause  eccezionali,  imprevedibili  e  indipendenti  dalla
volonta'  del  produttore, e che potrebbero comportare difficolta' al
raggiungimento dei valori minimi degli indici IRE e LT previsti dalla
deliberazione n. 42/02 con riferimento all'intero anno solare;
    con  la  deliberazione  n.  60/04 l'Autorita' ha inteso avvalersi
della   Cassa   conguaglio  per  il  settore  elettrico  al  fine  di
intensificare  ed  estendere  le  verifiche  e  i  sopralluoghi sugli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  alimentati da fonti
rinnovabili,  fonti  assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti
di cogenerazione;
    la  priorita'  di  dispacciamento,  cosi' come gli altri benefici
previsti  per la cogenerazione dagli articoli 3, comma 3, e dall'art.
11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, viene riconosciuta
a  titolo  definitivo  e su base annuale alle unita' di cogenerazione
che  ne  hanno  titolo con riferimento all'anno successivo a quello a
cui i dati di esercizio sono riferiti;
    con  l'avvio, a partire dal 1° aprile 2004, del dispacciamento di
merito  economico,  il  mancato  riconoscimento  della  priorita'  di
dispacciamento  comporta la partecipazione delle unita' di produzione
di  cui  al  precedente  alinea al sistema delle offerte a parita' di
condizioni  con  le  unita'  di  produzione di cui all'art. 10, comma
10.1, lettera g), della deliberazione n. 168/03;
    la  priorita'  di  dispacciamento  risulta  determinante  ai fini
dell'assegnazione  del  diritto  di immissione dell'energia elettrica
nella  rete  quando  il  prezzo  oggetto delle offerte di vendita nel
mercato del giorno prima relative alle unita' di produzione di cui al
precedente  alinea,  ivi  incluse  le offerte assimilate ai sensi del
comma 19.5  della  deliberazione  n.  168/03,  e'  pari  al prezzo di
valorizzazione  dell'energia  elettrica  venduta nella zona in cui e'
situata  l'unita'  di  produzione, determinato ai sensi dell'art. 19,
comma 19.3, lettera b), della deliberazione n. 168/03;
    il  riconoscimento  anticipato  della priorita' di dispacciamento
comporterebbe  la previsione di una deroga al regime sopra delineato,
cui  potrebbe  conseguire  l'accesso  al beneficio della priorita' di
dispacciamento di unita' di produzione che potrebbero non rispettare,
a consuntivo, le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02;
    la  situazione  di  cui  sopra  dispiegherebbe effetti gravemente
pregiudizievoli  della certezza degli esiti del mercato regolamentato
dell'energia elettrica;
    il  limitato periodo di operativita' del dispacciamento di merito
economico   ad  oggi  maturato  non  consente  di  disporre  di  dati
attendibili  circa  la possibile entita' delle situazioni complessive
derivanti  dal  riconoscimento  della  priorita' di dispacciamento ad
unita' di produzione che non ne hanno titolo, anche in considerazione
del fatto che i relativi effetti non si producono nelle ore in cui la
priorita'   di   dispacciamento  riconosciuta  senza  titolo  non  e'
risultata  determinante  ai fini dell'immissione in rete dell'energia
elettrica prodotta;
  Ritenuto opportuno prevedere:
    un  periodo  di  collaudo,  distinto  dal periodo di avviamento e
intercorrente  tra la data di primo funzionamento in parallelo con la
rete  elettrica  di  una  sezione  di produzione combinata di energia
elettrica  e  calore  e  il completamento dei collaudi della medesima
sezione,  la  cui  durata e' fissata dal produttore, durante il quale
non si applica la deliberazione n. 42/02 e non vengono riconosciuti i
benefici previsti per la cogenerazione;
    che,  completato  il  primo  anno  di  esercizio della sezione di
produzione  combinata di energia elettrica e calore, le condizioni di
cui  alla  deliberazione n. 42/02 siano verificate con riferimento ai
dati  di  esercizio  della sezione misurati a decorrere dalla data di
inizio  del  periodo  di  avviamento,  anziche'  dalla  data di primo
funzionamento in parallelo con la rete elettrica;
    che    qualora    dovessero    verificarsi   cause   eccezionali,
imprevedibili  e  indipendenti  dalla  volonta'  del  produttore  che
comportano  limitazioni  alla produzione di energia termica superiori
al  70% del dato di progetto, il produttore possa chiedere al Gestore
della  rete  di  escludere  il  periodo in cui sono intervenute dette
limitazioni, di durata massima pari a trenta giorni consecutivi e una
sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e
LT;
  Ritenuto inoltre opportuno prevedere che:
    sia  riconosciuta  agli  utenti  del  dispacciamento di unita' di
produzione  combinata  di  energia  elettrica e calore la facolta' di
avvalersi   del   riconoscimento   anticipato   della   priorita'  di
dispacciamento,   presentando   al   Gestore   della   rete,  nonche'
all'Autorita',  la  documentazione tecnica attestante che, sulla base
dei  dati  di  progetto,  degli esiti dei collaudi e sulla base delle
prestazioni  attese,  la medesima unita' di produzione e' in grado di
garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione
n. 42/02;
    la  facolta'  di cui al precedente alinea possa essere esercitata
per il primo periodo di esercizio, compreso tra la data di inizio del
periodo di avviamento e il 31 dicembre dell'anno medesimo;
    la  medesima  facolta'  possa  essere esercitata anche per l'anno
successivo  a  quello  in  cui  sono  intervenute  cause eccezionali,
imprevedibili  e  indipendenti  dalla  volonta'  del  produttore  che
impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n.
42/02 nell'anno in cui dette cause sono intervenute, ma non nell'anno
successivo,  purche' l'utente del dispacciamento trasmetta al Gestore
della    rete    e   all'Autorita'   una   dichiarazione   attestante
l'eccezionalita'  e l'imprevedibilita' di dette cause, entro quindici
giorni  dal  loro verificarsi, sospendendo di conseguenza, per l'anno
in  corso,  il  beneficio  della  priorita'  di  dispacciamento  gia'
acquisito  sulla  base  dei dati a consuntivo dell'anno precedente, e
una  dichiarazione  attestante  che,  sulla  base dei dati attesi per
l'anno  successivo,  la  medesima unita' di produzione e' in grado di
verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
    la  facolta'  di  cui  al  precedente  alinea  non  possa  essere
esercitata   per   piu'   anni   consecutivi,   al  fine  di  evitare
comportamenti opportunistici;
    i  soggetti che hanno esercitato la facolta' di cui ai precedenti
alinea  provvedano  ad  informare  immediatamente  l'Autorita'  e  il
Gestore   della   rete   riguardo  a  situazioni  in  cui  non  siano
eventualmente  in  grado,  per  cause  sopravvenute,  di garantire il
raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02;
    l'Autorita',   ferme   restando   le   verifiche  previste  dalla
deliberazione  n.  42/02,  controlli,  secondo  quanto previsto dalla
deliberazione  n.  60/04, la veridicita' delle informazioni trasmesse
al  fine  di ottenere il riconoscimento anticipato della priorita' di
dispacciamento;
    per  ragioni  di garanzia della certezza degli esiti del mercato,
il  riconoscimento  della  priorita' di dispacciamento non venga meno
per  il  periodo  in corso anche nel caso in cui detto riconoscimento
sia stato ottenuto in carenza di titolo;
    l'utente  del  dispacciamento,  in  caso  di esito negativo degli
accertamenti  di cui sopra, versi al Gestore della rete uno specifico
corrispettivo  di  dispacciamento, al fine di prevenire comportamenti
opportunistici;
    il  corrispettivo  di  cui  al precedente alinea sia quantificato
pari  al  prodotto  tra  le quantita' di energia elettrica ceduta nel
mercato  del  giorno  prima  e  tramite  contratti  di  compravendita
conclusi  al  di  fuori  del sistema delle offerte e il prezzo di cui
all'art.  19,  comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03,
in  ciascuna  delle  ore  in  cui  la  priorita' di dispacciamento e'
risultata  determinante  ai  fini  dell'assegnazione  del  diritto di
immissione   dell'energia   elettrica   nelle  reti  con  obbligo  di
connessione di terzi;
    la    destinazione   dell'eventuale   gettito   derivante   dalla
applicazione  dei  corrispettivi  di  cui  ai  precedenti  alinea sia
definita con successivo provvedimento dell'Autorita';
  Ritenuto infine opportuno prevedere che:
    le dichiarazioni annuali di cui all'art. 4 della deliberazione n.
42/02  continuino  ad  essere  inviate al Gestore della rete entro il
31 marzo  di  ogni  anno  al  fine  del  calcolo  dell'obbligo di cui
all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99;
    il Gestore della rete, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta
all'Autorita',  oltre  che  alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute e
opportunamente verificate;
    le  verifiche  e  i  sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione
siano  svolte dall'Autorita' anche avvalendosi della Cassa conguaglio
per   il   settore  elettrico,  secondo  le  modalita'  di  cui  alla
deliberazione n. 60/04;
                              Delibera:
                               Art. 1.
               Modifiche della deliberazione n. 42/02
  1.1.  All'art.  1,  comma  1,  della  deliberazione  n.  42/02,  la
definizione di cui alla lettera w) viene sostituita dalle seguenti:
    w1)  periodo  di collaudo e' il periodo intercorrente tra la data
di  entrata  in  esercizio  di una sezione di produzione combinata di
energia   elettrica   e   calore  e  il  completamento  dei  collaudi
dell'intera  sezione,  durante  il  quale  non vengono riconosciuti i
benefici  previsti  per  la  cogenerazione dal decreto legislativo n.
79/99.  La  durata  del  periodo  di  collaudo  viene  stabilita  dal
produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete;
    w2) periodo di avviamento e' il periodo intercorrente tra la fine
del  periodo di collaudo, come definito dalla precedente lettera w1),
e  la  data  di  entrata in esercizio commerciale, come definita alla
successiva lettera w3);
    w3)  data  di  entrata in esercizio commerciale di una sezione di
produzione  combinata  di  energia  elettrica  e calore e' la data di
entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore
e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete, considerando come
periodo  di  avviamento  un periodo massimo di sei mesi consecutivi a
partire  dalla  fine  del  periodo  di  collaudo,  come definito alla
precedente lettera w1).
  1.2. All'art. 2 della deliberazione n. 42/02, dopo il comma 2.3, e'
inserito il seguente:
  «2.4.  Qualora dovessero verificarsi indisponibilita' della sezione
di  produzione combinata di energia elettrica e calore dovute a cause
eccezionali,   imprevedibili   e   indipendenti  dalla  volonta'  del
produttore  che  comportano  limitazioni  alla  produzione di energia
termica  in  misura  superiore  al  70%  del  dato  di  progetto,  il
produttore  puo'  chiedere  al  Gestore  della  rete  di escludere il
periodo  in  cui  sono  intervenute dette limitazioni, per una durata
massima  fino  a trenta giorni consecutivi e una sola volta nel corso
dell'anno  solare,  dal  calcolo degli indici IRE e LT. Il produttore
fornisce  al  Gestore  della  rete  tutti  gli elementi che attestano
l'eccezionalita'   e   l'imprevedibilita'  delle  condizioni  da  cui
conseguono  le  limitazioni  alla  produzione  di energia termica. Il
Gestore  della  rete,  sulla  base di detti elementi, oltre che sulla
base  di  ulteriori  elementi  acquisiti  nel corso di sopralluoghi e
ispezioni svolti ai sensi dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione
n.  42/02,  accoglie  o  rifiuta la richiesta del produttore, dandone
motivata comunicazione all'Autorita' e al produttore medesimo».
  1.3.  All'art.  3  della  deliberazione  n.  42/02, il comma 3.5 e'
sostituito dal seguente:
  «3.5  Durante  il periodo di avviamento, e limitatamente al periodo
massimo  di  sei  mesi consecutivi di cui all'art. 1, lettera w3), si
applica  per  il parametro IREmin un valore pari a 0,050 (5,0%) e per
il  parametro LTmin un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno solare
in  cui  termina  il  periodo  di  avviamento, i valori dei parametri
IREmin e LTmin sono calcolati come media ponderata sui due periodi».
  1.4.  All'art.  4,  comma 4.1, della deliberazione n. 42/02 dopo le
parole  «relativi  all'anno  solare  precedente.»,  sono  inserite le
seguenti:  «Ai  fini  del calcolo dell'indice di risparmio di energia
IRE  e  del  limite  termico  LT,  non  vengono considerati i dati di
esercizio  relativi al periodo di collaudo, come definito all'art. 1,
comma  1,  lettera  w1),  o  al  periodo  in  cui sono intervenute le
limitazioni  alla  produzione  di  energia termica di cui all'art. 2,
comma 2.4».
  1.5. All'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, le parole
«trasmette    all'Autorita'    un   prospetto   riepilogativo   delle
dichiarazioni  pervenute  ed  un  piano  annuale  di  verifiche sulle
sezioni  ai  sensi  dell'art.  5  del  presente  provvedimento»  sono
sostituite  dalle seguenti «verifica le dichiarazioni di cui al comma
4.1  e trasmette all'Autorita' e alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico,  anche  su  supporto magnetico, un prospetto riepilogativo
delle dichiarazioni pervenute».
  1.6.  All'art.  5  della  deliberazione  n.  42/02, il comma 5.1 e'
sostituito dal seguente:
  «5.1  Le  verifiche  sulla  sezione  atte a controllare il rispetto
delle  condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di
energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di
cui al precedente art. 1, lettera f), sono effettuate dall'Autorita',
anche  avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai
sensi della deliberazione n. 60/04, oltre che della collaborazione di
altri  enti  o  istituti di certificazione, e svolte, ove necessario,
attraverso  sopralluoghi  al  fine  di accertare la veridicita' delle
informazioni e dei dati trasmessi».