L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'11 novembre 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), in particolare l'art. 3, comma 3, e l'art. 11, commi 2 e 4; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato elettrico); la direttiva 204/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02); la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04; la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04); la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 71/04 (di seguito: deliberazione n. 71/04); Considerato che: l'art. 1, lettera w), della deliberazione n. 42/02 individua un unico periodo di collaudo e avviamento, intercorrente tra il primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e l'entrata in esercizio commerciale, di durata massima pari a dodici mesi consecutivi, durante il quale la sezione medesima, per poter essere riconosciuta come sezione di cogenerazione, deve soddisfare i valori minimi ridotti dell'indice IRE e LT di cui all'art. 3, comma 3.5, della deliberazione n. 42/02; la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione generalmente precede la data di inizio della effettiva produzione combinata di energia elettrica e calore; durante il periodo iniziale intercorrente tra la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione e l'inizio della produzione combinata di energia elettrica e calore, la sezione non puo' soddisfare la definizione di cogenerazione in quanto produce solo energia elettrica; alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorita': la penalizzazione che l'attuale definizione di periodo di collaudo e avviamento comporta in quanto la dichiarazione annuale, resa ai sensi dell'art. 4, comma 4.2 della deliberazione n. 42/02, risulta riferita ad un periodo che include il periodo iniziale di cui al precedente alinea in cui la sezione non risulta cogenerativa; l'esigenza di ottenere il riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento, non solo per il primo periodo di esercizio, come gia' previsto dalla deliberazione n. 71/04, ma anche per l'anno successivo a quello in cui intervengano cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volonta' del produttore che impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 nell'anno corrente, ma non in quello successivo; l'esigenza di escludere dal calcolo degli indici IRE e LT eventuali periodi di tempo, non superiori ad un mese all'anno, nei quali intervengano limitazioni alla produzione di energia termica dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volonta' del produttore, e che potrebbero comportare difficolta' al raggiungimento dei valori minimi degli indici IRE e LT previsti dalla deliberazione n. 42/02 con riferimento all'intero anno solare; con la deliberazione n. 60/04 l'Autorita' ha inteso avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione; la priorita' di dispacciamento, cosi' come gli altri benefici previsti per la cogenerazione dagli articoli 3, comma 3, e dall'art. 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, viene riconosciuta a titolo definitivo e su base annuale alle unita' di cogenerazione che ne hanno titolo con riferimento all'anno successivo a quello a cui i dati di esercizio sono riferiti; con l'avvio, a partire dal 1° aprile 2004, del dispacciamento di merito economico, il mancato riconoscimento della priorita' di dispacciamento comporta la partecipazione delle unita' di produzione di cui al precedente alinea al sistema delle offerte a parita' di condizioni con le unita' di produzione di cui all'art. 10, comma 10.1, lettera g), della deliberazione n. 168/03; la priorita' di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nella rete quando il prezzo oggetto delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relative alle unita' di produzione di cui al precedente alinea, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 19.5 della deliberazione n. 168/03, e' pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui e' situata l'unita' di produzione, determinato ai sensi dell'art. 19, comma 19.3, lettera b), della deliberazione n. 168/03; il riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento comporterebbe la previsione di una deroga al regime sopra delineato, cui potrebbe conseguire l'accesso al beneficio della priorita' di dispacciamento di unita' di produzione che potrebbero non rispettare, a consuntivo, le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02; la situazione di cui sopra dispiegherebbe effetti gravemente pregiudizievoli della certezza degli esiti del mercato regolamentato dell'energia elettrica; il limitato periodo di operativita' del dispacciamento di merito economico ad oggi maturato non consente di disporre di dati attendibili circa la possibile entita' delle situazioni complessive derivanti dal riconoscimento della priorita' di dispacciamento ad unita' di produzione che non ne hanno titolo, anche in considerazione del fatto che i relativi effetti non si producono nelle ore in cui la priorita' di dispacciamento riconosciuta senza titolo non e' risultata determinante ai fini dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta; Ritenuto opportuno prevedere: un periodo di collaudo, distinto dal periodo di avviamento e intercorrente tra la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e il completamento dei collaudi della medesima sezione, la cui durata e' fissata dal produttore, durante il quale non si applica la deliberazione n. 42/02 e non vengono riconosciuti i benefici previsti per la cogenerazione; che, completato il primo anno di esercizio della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, le condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02 siano verificate con riferimento ai dati di esercizio della sezione misurati a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento, anziche' dalla data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica; che qualora dovessero verificarsi cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volonta' del produttore che comportano limitazioni alla produzione di energia termica superiori al 70% del dato di progetto, il produttore possa chiedere al Gestore della rete di escludere il periodo in cui sono intervenute dette limitazioni, di durata massima pari a trenta giorni consecutivi e una sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e LT; Ritenuto inoltre opportuno prevedere che: sia riconosciuta agli utenti del dispacciamento di unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore la facolta' di avvalersi del riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento, presentando al Gestore della rete, nonche' all'Autorita', la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto, degli esiti dei collaudi e sulla base delle prestazioni attese, la medesima unita' di produzione e' in grado di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02; la facolta' di cui al precedente alinea possa essere esercitata per il primo periodo di esercizio, compreso tra la data di inizio del periodo di avviamento e il 31 dicembre dell'anno medesimo; la medesima facolta' possa essere esercitata anche per l'anno successivo a quello in cui sono intervenute cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volonta' del produttore che impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 nell'anno in cui dette cause sono intervenute, ma non nell'anno successivo, purche' l'utente del dispacciamento trasmetta al Gestore della rete e all'Autorita' una dichiarazione attestante l'eccezionalita' e l'imprevedibilita' di dette cause, entro quindici giorni dal loro verificarsi, sospendendo di conseguenza, per l'anno in corso, il beneficio della priorita' di dispacciamento gia' acquisito sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente, e una dichiarazione attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unita' di produzione e' in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02; la facolta' di cui al precedente alinea non possa essere esercitata per piu' anni consecutivi, al fine di evitare comportamenti opportunistici; i soggetti che hanno esercitato la facolta' di cui ai precedenti alinea provvedano ad informare immediatamente l'Autorita' e il Gestore della rete riguardo a situazioni in cui non siano eventualmente in grado, per cause sopravvenute, di garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02; l'Autorita', ferme restando le verifiche previste dalla deliberazione n. 42/02, controlli, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 60/04, la veridicita' delle informazioni trasmesse al fine di ottenere il riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento; per ragioni di garanzia della certezza degli esiti del mercato, il riconoscimento della priorita' di dispacciamento non venga meno per il periodo in corso anche nel caso in cui detto riconoscimento sia stato ottenuto in carenza di titolo; l'utente del dispacciamento, in caso di esito negativo degli accertamenti di cui sopra, versi al Gestore della rete uno specifico corrispettivo di dispacciamento, al fine di prevenire comportamenti opportunistici; il corrispettivo di cui al precedente alinea sia quantificato pari al prodotto tra le quantita' di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, in ciascuna delle ore in cui la priorita' di dispacciamento e' risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi; la destinazione dell'eventuale gettito derivante dalla applicazione dei corrispettivi di cui ai precedenti alinea sia definita con successivo provvedimento dell'Autorita'; Ritenuto infine opportuno prevedere che: le dichiarazioni annuali di cui all'art. 4 della deliberazione n. 42/02 continuino ad essere inviate al Gestore della rete entro il 31 marzo di ogni anno al fine del calcolo dell'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99; il Gestore della rete, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta all'Autorita', oltre che alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute e opportunamente verificate; le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione siano svolte dall'Autorita' anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo le modalita' di cui alla deliberazione n. 60/04; Delibera: Art. 1. Modifiche della deliberazione n. 42/02 1.1. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 42/02, la definizione di cui alla lettera w) viene sostituita dalle seguenti: w1) periodo di collaudo e' il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e il completamento dei collaudi dell'intera sezione, durante il quale non vengono riconosciuti i benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/99. La durata del periodo di collaudo viene stabilita dal produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete; w2) periodo di avviamento e' il periodo intercorrente tra la fine del periodo di collaudo, come definito dalla precedente lettera w1), e la data di entrata in esercizio commerciale, come definita alla successiva lettera w3); w3) data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e' la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete, considerando come periodo di avviamento un periodo massimo di sei mesi consecutivi a partire dalla fine del periodo di collaudo, come definito alla precedente lettera w1). 1.2. All'art. 2 della deliberazione n. 42/02, dopo il comma 2.3, e' inserito il seguente: «2.4. Qualora dovessero verificarsi indisponibilita' della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volonta' del produttore che comportano limitazioni alla produzione di energia termica in misura superiore al 70% del dato di progetto, il produttore puo' chiedere al Gestore della rete di escludere il periodo in cui sono intervenute dette limitazioni, per una durata massima fino a trenta giorni consecutivi e una sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e LT. Il produttore fornisce al Gestore della rete tutti gli elementi che attestano l'eccezionalita' e l'imprevedibilita' delle condizioni da cui conseguono le limitazioni alla produzione di energia termica. Il Gestore della rete, sulla base di detti elementi, oltre che sulla base di ulteriori elementi acquisiti nel corso di sopralluoghi e ispezioni svolti ai sensi dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 42/02, accoglie o rifiuta la richiesta del produttore, dandone motivata comunicazione all'Autorita' e al produttore medesimo». 1.3. All'art. 3 della deliberazione n. 42/02, il comma 3.5 e' sostituito dal seguente: «3.5 Durante il periodo di avviamento, e limitatamente al periodo massimo di sei mesi consecutivi di cui all'art. 1, lettera w3), si applica per il parametro IREmin un valore pari a 0,050 (5,0%) e per il parametro LTmin un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno solare in cui termina il periodo di avviamento, i valori dei parametri IREmin e LTmin sono calcolati come media ponderata sui due periodi». 1.4. All'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 42/02 dopo le parole «relativi all'anno solare precedente.», sono inserite le seguenti: «Ai fini del calcolo dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, non vengono considerati i dati di esercizio relativi al periodo di collaudo, come definito all'art. 1, comma 1, lettera w1), o al periodo in cui sono intervenute le limitazioni alla produzione di energia termica di cui all'art. 2, comma 2.4». 1.5. All'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, le parole «trasmette all'Autorita' un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute ed un piano annuale di verifiche sulle sezioni ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti «verifica le dichiarazioni di cui al comma 4.1 e trasmette all'Autorita' e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche su supporto magnetico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute». 1.6. All'art. 5 della deliberazione n. 42/02, il comma 5.1 e' sostituito dal seguente: «5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera f), sono effettuate dall'Autorita', anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, oltre che della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione, e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi».