Alle regioni, province e comuni
                              Alle autorita' d'ambito
                              Ai    gestori   del   servizio   idrico
                              integrato
  L'affidamento  del  servizio  idrico  integrato  a societa' mista a
capitale  pubblico-privato  e'  disciplinato dal comma 5, lettera b),
dell'art.  113  del  testo  unico  sull'ordinamento degli enti locali
approvato  con  decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, cosi'
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge del 30 settembre 2003,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
  Come  gia'  affermato anche nella precedente circolare del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio n. 11559 del 17 ottobre
2001,  la  particolare configurazione di questa societa' comporta fin
dal  momento  della  sua  costituzione  la  necessaria presenza di un
partner privato all'interno della compagine societaria.
  La  presenza  del  socio privato e' dunque requisito indispensabile
per l'inquadramento della societa' nella fattispecie delle societa' a
capitale  pubblico-privato,  secondo  quanto previsto dal novato art.
113 del testo unico n. 267/2000.
  Le  questioni centrali in merito alla scelta del socio privato sono
essenzialmente  tre:  le  modalita'  con  cui  selezionare il partner
privato (scelta intuitus personae o selezione concorrenziale; criteri
per  la  scelta  del  socio);  in  quale  fase  del  procedimento  di
costituzione  debba  avvenire  la  selezione;  il quantum di capitale
sociale da attribuire.
  Per quanto concerne la prima questione, attinente alle modalita' di
selezione  del  partner  privato,  appare  pacifico  ai  sensi  della
normativa vigente in Italia - decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre  1996,  n.  533  -  il necessario ricorso ad una gara ad
evidenza pubblica.
  Qualora  l'ente  d'ambito  non  opti  per una procedura ad evidenza
pubblica finalizzata alla concessione del servizio idrico integrato e
scelga invece l'affidamento diretto ad una societa' mista, il momento
di  confronto concorrenziale deve essere comunque riservato alla fase
antecedente   all'affidamento  stesso,  ovverosia  al  momento  della
selezione del socio o dei soci privati che faranno parte del capitale
sociale.
  Queste  disposizioni,  confermate dalla prevalente dottrina e dalla
giurisprudenza   ormai   consolidata,   si  fondano  sull'ineludibile
necessita'  di  un  previo  confronto con altri soggetti operanti sul
mercato. Nessun margine di interpretazione e' lasciato in relazione a
questo  aspetto:  risulterebbe  quindi  elusivo  della  normativa non
ricorrere  alla  preventiva  procedura  concorsuale per la scelta del
socio privato nella costituenda societa' affidataria del servizio. La
scelta  non  puo'  dunque  basarsi  sul  mero  intuitus personae pena
l'elusione di principi di buon andamento ed imparzialita'.
  Per  quanto  poi  attiene  alla  natura  del  soggetto  privato  da
selezionare,  si  ritiene  che  nella  suddetta tipologia di societa'
mista,  il  privato  debba  avere  determinati requisiti di capacita'
tecnico-gestionale  oltreche'  finanziaria.  Contrariamente, verrebbe
meno   il   rispetto   dell'intendimento   del   legislatore   e  non
risulterebbero  perseguiti  gli  obiettivi  che  il  medesimo  si era
prefisso  quando  ha  configurato  l'utilizzo  del modello societario
anche per la gestione dei servizi pubblici locali. La finalita' era e
resta  la  configurazione di un contenitore all'interno del quale gli
enti  locali,  titolari del servizio, possano operare in termini piu'
strettamente  imprenditoriali,  avvalendosi  dell'apporto  fattivo di
know-how   proveniente   da  soggetti  imprenditoriali  esterni.  Gli
obiettivi  erano  e  restano quelli del perseguimento di una gestione
efficiente, efficace ed economica.
  Per  quanto  concerne  i  criteri  di  ammissione  alla  gara  e di
valutazione  delle  offerte,  pertanto,  stante, per le ragioni sopra
evidenziate,  l'evidente  ed assoluta assimilabilita' della procedura
di  selezione  del  socio  privato nelle societa' miste con quella di
individuazione  del  concessionario  nella procedura ex art. 20 della
legge n. 36/1994, gli enti locali dovranno fare riferimento, anche in
via  analogica,  al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  del  22 novembre  2001  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.  Diversamente  pero'  da  quanto stabilito nel predetto
decreto per la concessione a terzi, la gara per la individuazione del
socio  privato  nella societa' mista sara' efficace anche in presenza
di un'unica offerta valida.
  In  stretta  aderenza  con quanto sopra, in riferimento all'aspetto
che  attiene al momento in cui scegliere il partner, occorre chiarire
in  via  definitiva  che  la  scelta  del socio privato deve avvenire
prima,  o  comunque  contestualmente alla costituzione della societa'
cui  affidare  il  servizio.  Come  gia'  affermato in precedenza, la
configurazione  della societa' cosiddetta mista, nonche' il beneficio
di   ricevere  l'affidamento  diretto  del  servizio,  trova  il  suo
presupposto  ed  il  suo  fondamento di legittimita' nel fatto che il
confronto  concorrenziale  e  la  procedura  ad evidenza pubblica sia
comunque  avvenuta,  ancorche'  non  nella  fase  di  affidamento del
servizio ma in quella antecedente di selezione del partner privato.
  In  altri termini, poiche' la societa' risultera' costituita con il
soggetto  che  sara'  selezionato,  e'  necessario  che  la  relativa
procedura  di  selezione  avvenga  antecedentemente alla costituzione
della  societa'  ed al conseguente affidamento del servizio. Nel caso
contrario,   risulterebbe   esserci   una   violazione  dei  principi
comunitari derivanti dai trattati in tema di parita' di trattamento e
di tutela della concorrenza.
  Qualora tale procedura non sia stata rispettata in passato o non lo
sia  in  futuro, la societa' non puo' considerarsi avente i requisiti
della  fattispecie  di  cui all'oggetto, ed e' pertanto soggetta alla
decadenza  prevista alla data del 31 dicembre 2006, come disposto dal
comma  15-bis  dell'art.  113  del  testo  n.  267/2000,  cosi'  come
modificato  dall'art. 14 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
  Infine,  sulla  questione relativa al quantum di partecipazione del
socio  privato  al  capitale  della  societa',  la scelta e' a totale
discrezione  degli enti locali, fermo restando che una partecipazione
minimale  andrebbe  ad  eludere  il dettato normativo - come statuito
anche  dalla  giurisprudenza - e sarebbe in palese contraddizione con
la ratio legis volta a garantire che il privato rappresenti un valore
aggiunto a vantaggio della funzionalita' della societa' di gestione e
quindi,   auspicabilmente,   degli   utenti  destinatari  finali  del
servizio.
  Ne  deriva  che  la  presenza  del  privato  deve  avere un rilievo
«sostanziale»  anche  in termini quantitativi e non solo qualitativi,
per  evitare che vi sia il formale rispetto della norma, senza che se
ne perseguano, realmente, le finalita'.
    Roma, 6 dicembre 2004
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli