IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Visintin Edgardo Jose',
cittadino  italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di
odontologo  conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio
e  2 novembre  2004,  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della  quale  il sig.
Visintin Edgardo Jose' e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il titolo di odontologo rilasciato in data 31 ottobre 2000 dalla
«Universidad  Nacional  del  Nordeste  -  Facultad  de  Odontologia»,
Republica  Argentina,  al  sig.  Visintin  Edgardo  Jose',  cittadino
italiano,  nato  a  Presidencia  Roque Saenz Pena - Chaco (Repubblica
Argentina) il 15 agosto 1963, e' riconosciuto quale titolo abilitante
per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra
  2.  Il dott. Visintin Edgardo Jose' e' autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'Ordine  dei  medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 novembre 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola