Il decreto ministeriale 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 275 del 26 novembre 2003, nel rideterminare, a modifica
del  precedente decreto 2 aprile 1999, i requisiti patrimoniali degli
intermediari  finanziari  che  svolgono  l'attivita'  di  rilascio di
garanzie,  ha  previsto  il  capitale  sociale  minimo,  pari ad Euro
1.000.000, debba essere investito in attivita' liquide o in titoli di
pronta liquidabilita'.
  Cio'  premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si
chiarisce  che  nel  quadro  della  suddetta previsione normativa per
titoli  di  pronta  liquidabilita'  si  intendono  i titoli di debito
negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE.
    Roma, 24 novembre 2004
               Il direttore generale della direzione V
                     del Dipartimento del tesoro
                               Maresca