IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio,   relative   al   sistema   generale  di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Enzinger Markus, nato il 25 agosto 1970 a
Monaco  (Germania),  cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di «diplom-ingenieur» conseguito in Germania e
rilasciato  dalla  «Fachhochschule Rosenheim» di Rosenheim (Germania)
in  data  27 maggio 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
in Italia della professione di «ingegnere»;
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha  dimostrato lo svolgimento di
esperienza professionale dal 2001 al 2003, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 19 ottobre 2004;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere,  sezione  B  settore civile ambientale, e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, come
sopra modificato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   sig.  Enzinger  Markus,  nato  il  25  agosto  1970  a  Monaco
(Germania),    cittadino   tedesco,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri,  sezione  B,  settore civile ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.