IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  con  la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.
1269;
  Visto  l'ordinamento  didattico  universitario  approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  Visto  il  regolamento  sugli  esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  medico  chirurgo approvato con
decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445;
                               Ordina:

                               Art. 1.
  Sono  indette  per l'anno 2005 la prima e la seconda sessione degli
esami  di  Stato  di  abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo.
  Alle  predette  sessioni  possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.