IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Torino

  Visto  l'art.  223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e
transitorie  del  codice  civile,  come  modificate  dall'art.  9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di
valori  patrimoniali  immobiliari,  lo  scioglimento senza nomina del
liquidatore,  entro  il  31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di
vigilanza  degli  enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre
cinque anni i bilanci di esercizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  ed il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo  1996  ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
  Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 6 ottobre 2003 alla
societa' cooperativa edilizia «Casabella a r.l.», e la documentazione
agli  atti, da cui risulta che la stessa ha assegnato gli alloggi nel
1954,  s'e' sciolta il 31 dicembre 2000 per il decorso del termine di
durata,  ha  depositato i bilanci alla cancelleria del tribunale fino
al 31 dicembre 1961;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa edilizia «Casabella a r.l.», fra impiegati
di ruolo dipendenti da amministrazioni dello Stato - Torino, con sede
in  Torino,  corso Matteotti n. 42, costituita per rogito notaio avv.
Pier  Maria  Emprin  Gilardini in data 16 ottobre 1948, repertorio n.
16181,  iscritta  al n. 598/48 del registro societa' del tribunale di
Torino, BUSC n. 403, e' sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi
dell'art.   223-septiesdecies  delle  disposizioni  di  attuazione  e
transitorie del codice civile.
  Avverso  il  presente  decreto  e' ammesso ricorso all'autorita' di
vigilanza,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 16 febbraio 2004
                                     Il direttore provinciale: Pirone