IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,    dalla   legge   23 novembre   2001,   n.   410,   e
successivamente    modificato   (nel   seguito   indicato   come   il
«decreto-legge  n.  351»), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione  e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4  del  decreto-legge n. 351 (nel
seguito  indicato  come  l'«art.  4»)  in forza del quale il Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  e'  autorizzato  a  promuovere  la
costituzione  di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo  o  trasferendo  mediante uno o piu' decreti da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale (nel seguito indicati come i «decreti») beni
immobili  ad uso diverso da quello residenziale (nel seguito indicati
come  gli  «immobili») dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  9 giugno 2004 con il quale e' stata avviata la procedura di
costituzione  di  un  fondo  di  investimento  immobiliare  ai  sensi
dell'art. 4 (nel seguito indicato come il «Fondo»);
  Considerato  che  le  banche  e  istituti finanziari selezionati ai
sensi  del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  9 giugno  2004 hanno individuato quale gestore del Fondo la
societa'  Investire Immobiliare SGR S.p.A. (nel seguito indicata come
la  «SGR») e che e' in corso di approvazione il regolamento del Fondo
denominato   «FIP  -  Fondo  immobili  pubblici  -  Fondo  comune  di
investimento immobiliare di tipo chiuso» gestito dalla SGR;
  Considerati  i  decreti  dirigenziali emanati, ai sensi dell'art. 1
del  decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del demanio e tenuto conto di
quelli  in  corso di emanazione (nel seguito indicati come i «decreti
dell'Agenzia  del demanio»), che individuano i beni appartenenti allo
Stato  ed  agli  enti  pubblici  non  territoriali  ivi indicati (nel
seguito indicati come gli «Enti titolari»);
  Visto  il  comma  2-ter  del  citato  art. 4 in forza del quale gli
immobili  ad  uso  governativo,  conferiti o trasferiti al Fondo sono
concessi  in  locazione  all'Agenzia  del  demanio, che li assegna ai
soggetti  che  li  hanno  in  uso  ai  canoni e alle altre condizioni
fissate dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo parametri
di mercato;
  Ritenuto opportuno regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva
operazione  di  conferimento e trasferimento al Fondo degli immobili,
ivi   incluse  previsioni  concernenti  il  contratto  di  locazione,
l'assegnazione  degli stessi immobili agli Enti titolari che li hanno
in   uso,  la  destinazione  prioritaria  dei  canoni  derivanti  dal
contratto  stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento
degli   Immobili,   le  dichiarazioni  e  impegni  che  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto
degli Enti titolari;
  Considerato  che il corrispettivo derivante dal trasferimento degli
immobili,  unitamente  al  ricavo  dal  collocamento  delle quote che
saranno  emesse dal Fondo a fronte dell'apporto degli immobili, sara'
allocato  tra  gli  Enti  titolari  secondo  le modalita' che saranno
previste  con  successivo  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
  Visto  il  comma  2-bis  dell'art. 4 in forza del quale il Ministro
dell'economia  e delle finanze, con proprio decreto prevede la misura
in  cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo
sfruttamento  degli  immobili  conferiti  o trasferiti al Fondo siano
destinati   prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti  e
rifinanziamenti  concessi  dalle  banche  o  dalla  Cassa  depositi e
prestiti  S.p.A.  (nel  seguito anche indicata come «CDP») al Fondo e
siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi;
  Considerato  che  il Fondo e' in procinto di stipulare un contratto
di  finanziamento  con  CDP ed altri istituti finanziatori al fine di
reperire  la  provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo
per  gli  immobili  trasferiti  ai  sensi  dei  decreti  (nel seguito
indicato come il «finanziamento»);
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Con  efficacia  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale dei
decreti,  gli  immobili  sono  trasferiti  al Fondo, che ne assume la
formale  detenzione  giuridica  e  possesso  materiale  dalla data di
pagamento   del   corrispettivo  derivante  dal  trasferimento  degli
immobili  e  di  regolamento del collocamento delle quote che saranno
emesse  dal Fondo a fronte dell'apporto (nel seguito indicato come la
«data di efficacia»). A partire dalla data di efficacia, gli immobili
individuati nei decreti sono assunti in locazione, ai sensi del comma
2-ter  dell'art. 4, dall'Agenzia del demanio la quale, a tal fine, in
persona   del  suo  Direttore,  rappresentante  legale  o  sostituto,
sottoscrive  con  il  Fondo apposito contratto di locazione assumendo
nei  confronti  del  Fondo  ed in relazione agli immobili concessi in
locazione  gli  impegni  e  le  manleve  indicati nell'allegato 1. Il
canone chel'Agenzia del demanio corrisponde al Fondo per la locazione
degli   immobili  e  le  altre  condizioni  economiche  del  relativo
contratto  sono  determinati  sulla base di valutazioni di mercato ed
indicati  nei  decreti  per essere allocati a ciascuno degli immobili
sulla  base  delle  relative  valutazioni  effettuate  dagli  esperti
indipendenti nominati dalla SGR per conto del Fondo.
  L'Agenzia  del demanio provvede, ai sensi del comma 2-ter dell'art.
4, ad assegnare gli immobili ricevuti in locazione ai soggetti che li
avevano  in  uso,  sulla  base  dei  canoni  e delle altre condizioni
indicate  nei  decreti.  I  soggetti  assegnatari,  in relazione agli
immobili loro assegnati, assumono gli impegni e rilasciano le manleve
di cui all'allegato 2 in favore dell'Agenzia del demanio e a tal fine
sottoscrivono con la medesima, precedentemente alla pubblicazione dei
decreti,  in persona dei relativi Presidenti, rappresentanti legali o
sostituti,  apposito  disciplinare  di  assegnazione la cui efficacia
decorre dalla data di efficacia.
  Per  fare  fronte  agli  impegni  assunti  nei confronti del Fondo,
l'Agenzia   del   demanio  ricorre,  anche  per  conto  dei  soggetti
assegnatari, al fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29
del   decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326. La Tesoreria
dello  Stato,  su  istruzioni  dell'Agenzia  del demanio, trasferisce
direttamente  al  Fondo  le  somme dovute dall'Agenzia del demanio ai
sensi  del  contratto  di  locazione  di  cui  al primo capoverso del
presente articolo.
  L'Agenzia  del demanio esercita il proprio diritto di dare disdetta
al  contratto  di locazione di cui al primo capoverso, in relazione a
tutti  gli immobili locati dal Fondo, al termine del primo periodo di
durata contrattuale previa acquisizione della disponibilita' dei beni
immobili  nei  quali  i  soggetti  assegnatari  potranno continuare a
svolgere la propria attivita' istituzionale.