IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   In  data  odierna, con la partecipazione del prof Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,  componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
   Visto  il  comma  4,  lett.  c),  del  medesimo  art. 26, il quale
stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anche  senza  consenso,  previa autorizzazione del Garante, quando il
trattamento  medesimo  e'  necessario per svolgere una investigazione
difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, comunque, per
far  valere  o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i
dati  siano  trattati  esclusivamente  per  tali  finalita'  e per il
periodo  strettamente necessario al loro perseguimento, e che, quando
i  dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
dell'interessato   il   diritto   sia   di   rango   pari   a  quello
dell'interessato,  ovvero consista in un diritto della personalita' o
in un altro diritto o liberta' fondamentale inviolabile;
   Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
   Considerato  che  le  autorizzazioni  di carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
   Ritenuto   opportuno,   dopo   l'entrata  in  vigore  del  Codice,
rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza
il  30  giugno 2004, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla
luce dell'esperienza maturata;
   Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano
provvisorie e a tempo determinato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del
Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in
relazione  alla  fase  di prima applicazione delle nuove disposizioni
del  Codice  e  ai  lavori  avviati  per  l'adozione  del  codice  di
deontologia e buona condotta di cui all'art. 135 del Codice;
   Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito all'art. 1 del Codice;
   Considerato  che  il  Garante  ha  rilasciato un'autorizzazione di
ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute
e  la  vita sessuale (n. 2/2004, rilasciata il 30 giugno 2004), anche
in riferimento alle predette finalita' di ordine giudiziario;
   Considerato  che  numerosi  trattamenti aventi tali finalita' sono
effettuati  con l'ausilio di investigatori privati, e che e' pertanto
opportuno  integrare  anche  le  prescrizioni  dell'autorizzazione n.
2/2004  mediante  un  ulteriore  provvedimento di ordine generale che
tenga  conto  dello  specifico  contesto dell'investigazione privata,
anche  al  fine  di  armonizzare  le  prescrizioni  da impartire alla
categoria;
   Considerato   che   ulteriori   misure   ed  accorgimenti  saranno
prescritti  dal  Garante  all'atto  della  sottoscrizione  del citato
codice  di deontologia e di buona condotta in via di emanazione (art.
12 del Codice);
   Visto l'art. 167 del Codice;
   Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
   Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato  B) al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
   Visti  gli  articoli  42  e  seguenti  del  Codice  in  materia di
trasferimento di dati personali all'estero;
   Visto l'art. 41 del Codice;
   Visti gli atti d'ufficio;
   Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
   Relatore il Prof. Gaetano Rasi;

                              Autorizza

   gli  investigatori  privati  a  trattare  i  dati sensibili di cui
all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di
seguito indicate.
   Prima   di   iniziare   o  proseguire  il  trattamento  i  sistemi
informativi  e  i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo  da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.

   1) Ambito di applicazione.

   La  presente  autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta,
alle  persone  fisiche  e  giuridiche, agli istituti, agli enti, alle
associazioni   e   agli  organismi  che  esercitano  un'attivita'  di
investigazione  privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134
del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
e integrazioni).

   2) Finalita' del trattamento.

   Il    trattamento    puo'   essere   effettuato   unicamente   per
l'espletamento dell'incarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 1)
e in particolare:

a) per  permettere  a  chi  conferisce  uno specifico incarico di far
   valere  o  difendere  in sede giudiziaria un proprio diritto, che,
   quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
   sessuale  dell'interessato, deve essere di rango pari a quello del
   soggetto  al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un
   diritto  della  personalita'  o  in  un  altro  diritto o liberta'
   fondamentale ed inviolabile;
b) su  incarico  di  un  difensore  in riferimento ad un procedimento
   penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo
   assistito  da  utilizzare  ai soli fini dell'esercizio del diritto
   alla  prova  (art.  190  del  codice di procedura penale e legge 7
   dicembre 2000, n. 397).

   Restano  ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini
dello   svolgimento   delle   investigazioni   in   relazione  ad  un
procedimento   penale  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  in  sede
giudiziaria, in particolare:

a) nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro  (autorizzazione n. 1/2004,
   rilasciata il 30 giugno 2004);
b) relativamente  ai  dati  idonei a rivelare lo stato di salute e la
   vita  sessuale  (autorizzazione n. 2/2004, rilasciata il 30 giugno
   2004);
c) da  parte  degli  organismi di tipo associativo e delle fondazioni
   (autorizzazione n. 3/2004, rilasciata il 30 giugno 2004);
d) da  parte  dei  liberi  professionisti  iscritti in albi o elenchi
   professionali,  ivi  inclusi i difensori e i relativi sostituti ed
   ausiliari  (autorizzazione  n.  4/2004,  rilasciata  il  30 giugno
   2004);
e) relativamente  ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n.
   7/2004, rilasciata il 30 giugno 2004).

3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.

   Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4,
comma   1,  lett.  d)  del  Codice,  qualora  cio'  sia  strettamente
indispensabile  per  eseguire specifici incarichi conferiti per scopi
determinati  e  legittimi nell'ambito delle finalita' di cui al punto
1),  che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
   I  dati  devono  essere  pertinenti  e non eccedenti rispetto agli
incarichi conferiti.

   4) Modalita' di trattamento.

   Gli  investigatori  privati  non  possono intraprendere di propria
iniziativa  investigazioni,  ricerche  o  altre  forme di raccolta di
dati.  Tali  attivita'  possono  essere eseguite esclusivamente sulla
base  di  un  apposito  incarico  conferito per iscritto, anche da un
difensore, per le esclusive finalita' di cui al punto 2).
   L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto
che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento
penale  al  quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali
elementi  di  fatto  che  giustificano  l'investigazione e il termine
ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
   Fermi  restando  gli  obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del
Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e
dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati
sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche'
con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili in rapporto alle finalita' di cui al punto 2).
   L'interessato  o  la  persona presso la quale sono raccolti i dati
deve  essere  informata  ai sensi dell'art. 13 del Codice, ponendo in
particolare   evidenza   l'identita'   e  la  qualita'  professionale
dell'investigatore,  nonche'  la  natura facoltativa del conferimento
dei dati.
   Nel  caso  in cui i dati sono raccolti presso terzi, e' necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13,
commi  1,  4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono
trattati  per  un  periodo superiore a quello strettamente necessario
per  esercitare  il  diritto  in  sede  giudiziaria o per svolgere le
investigazioni  difensive,  oppure  se  i  dati  sono  utilizzati per
ulteriori  finalita'  non  incompatibili  con  quelle precedentemente
perseguite.
   Il  difensore  o  il  soggetto  che ha conferito l'incarico devono
essere  informati  periodicamente dell'andamento dell'investigazione,
anche  al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.
   L'investigatore  privato  deve  eseguire  personalmente l'incarico
ricevuto  e  non  puo'  avvalersi di altri investigatori non indicati
nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.
   Nel  caso  in  cui  si  avvalga di collaboratori interni designati
quali  responsabili  o  incaricati  del  trattamento in conformita' a
quanto  previsto  dagli  articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore
privato  deve  vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale
osservanza  delle  norme  di legge e delle istruzioni impartite. Tali
soggetti  possono  avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti
alla collaborazione ad essi richiesta.
   Per   quanto   non  previsto  nella  presente  autorizzazione,  il
trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale   deve   essere  effettuato  nel  rispetto  delle  ulteriori
prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  generale  n.  2/2004 e,
allorche'  rilasciata, in quella prevista dall'art. 90 del Codice, in
particolare  per  cio'  che  riguarda  le  informazioni  relative  ai
nascituri e ai dati genetici.
   Il  trattamento  dei  dati deve inoltre rispettare le prescrizioni
del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 135
del Codice in via di definizione.

   5) Conservazione dei dati.

   Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1,  lett.  e),  del Codice i dati sensibili possono essere conservati
per  un  periodo  non  superiore a quello strettamente necessario per
eseguire l'incarico ricevuto.
   A  tal  fine  deve essere verificata costantemente, anche mediante
controlli   periodici,   la   stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e
indispensabilita'  dei  dati  rispetto  alle  finalita'  perseguite e
all'incarico conferito.
   Una  volta  conclusa  la  specifica  attivita'  investigativa,  il
trattamento  deve  cessare  in  ogni  sua  forma, fatta eccezione per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico.
   La  mera  pendenza  del  procedimento al quale l'investigazione e'
collegata,  ovvero  il  passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa
della  formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi,
una  giustificazione  valida  per  la conservazione dei dati da parte
dell'investigatore privato.

   6) Comunicazione e diffusione dei dati.

   I  dati  possono  essere  comunicati unicamente al soggetto che ha
conferito l'incarico.
   I  dati  non  possono  essere comunicati ad un altro investigatore
privato,   salvo   che  questi  sia  stato  indicato  nominativamente
nell'atto  di  incarico  e  la  comunicazione  sia  necessaria per lo
svolgimento dei compiti affidati.
   I  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute possono essere
comunicati  alle  autorita'  competenti  solo  se  e'  necessario per
finalita'  di  prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
   I  dati  relativi  allo  stato  di salute e alla vita sessuale non
possono essere diffusi.

   7) Richieste di autorizzazione.

   I   titolari   dei   trattamenti   che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
   Le  richieste  di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
   Il   Garante   non   prendera'   in  considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.

   8) Norme finali.

   Restano  fermi  gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria,
ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dagli  articoli  4  (impianti  e  apparecchiature per finalita' di
   controllo  a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni
   del  lavoratore  o  su  altri  fatti  non  rilevanti ai fini della
   valutazione  dell'attitudine  professionale) della legge 20 maggio
   1970,   n.  300  e  dall'art.  10  (indagini  sulle  opinioni  del
   lavoratore  e  trattamenti  discriminatori) del d.lg. 10 settembre
   2003, n. 276;
b) dalla  legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositivita'
   e di infezione da HIV;
c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
d) dall'art.   734-bis   del   Codice   penale,  il  quale  vieta  la
   divulgazione  non  consensuale  delle  generalita' o dell'immagine
   della persona offesa da atti di violenza sessuale.

   Restano  fermi,  in  particolare, gli obblighi previsti in tema di
liceita' e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che
permettono  la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero
in  tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della
corrispondenza   e  di  comunicazioni  o  conversazioni  telefoniche,
telematiche o tra soggetti presenti.
   Resta  ferma  la  facolta'  per  le  persone  fisiche  di trattare
direttamente  dati  per  l'esclusivo  fine della tutela di un proprio
diritto  in  sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni
relative  ad  un  procedimento penale. In tali casi, il Codice non si
applica  anche  se  i  dati  sono  comunicati  occasionalmente ad una
autorita'  giudiziaria  o  a  terzi,  sempre  che  i  dati  non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5,
comma 3, del Codice).

   9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

   La  presente  autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 luglio
2004 fino al 30 giugno 2005.
   Qualora    alla    data   della   pubblicazione   della   presente
autorizzazione il trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni
non  contenute nella precedente autorizzazione n. 6/2002, il titolare
deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.
   La   presente   autorizzazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004


                  Il presidente: RODOTA'

                    Il relatore: RASI

             Il segretario generale: BUTTARELLI