La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art.  12  del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con   regio   decreto   5   giugno  1939,  n.  1016,  e'  sostituito,
limitatamente alla prima parte, dal seguente:
  "La  caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica
di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni".
  Per  conseguenza,  nel  penultimo  comma  dello  stesso art. 12, le
parole  "prima  domenica  di  settembre" sono sostituite dalle parole
"penultima domenica di agosto".