IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77,  comma  primo, ed 87, comma quinto, della
Costituzione della Repubblica;
  Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18
maggio 1951, n. 333;
  In  virtu'  della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Visto' il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
  Visto   il  piano  particolareggiato  di  espropriazione  compilato
dall'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria  in  Puglia  e  Lucania  -  Sezione speciale per la riforma
fondiaria  -  nei  confronti  di De Geminis Nicola fu Domenico, per i
terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari);
  Udite il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione
parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio
1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
per le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria  in  Puglia  e  Lucania  -Sezione  speciale  per la riforma
fondiaria  -  nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, relativo
ai  terreni  ricadenti  nel  comune  di  Ruvo di Puglia (provincia di
Bari), per una superficie di ettari 52.07.85 specificamente descritti
nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.