IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77,  comma  primo, ed 87, comma quinto, della
Costituzione della Repubblica;
  Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18
maggio 1951, n. 333;
  In  virtu'  della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
  Visto   il  piano  particolareggiato  di  espropriazione  compilato
dall'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria  in  Puglia  e  Lucania  - Sezione speciale per la riforma,
fondiaria  - nei confronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, per i
terreni incadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi);
  Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione
parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio
1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
per le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria  in  Puglia  e  Lucania  -  Sezione speciale per la riforma
fondiaria  -  nei  confronti  di  Dentice  di  Frasso Sofia fu Luigi,
relativo  ai  terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di
Brindisi),  per  una  superficie  di ettari 138.90.59, specificamente
descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.