IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77,  comma  primo, ed 87, comma quinto, della
Costituzione della Repubblica;
  Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18
maggio 1951, n. 333;
  In  virtu'  della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
  Visto   il  piano  particolareggiato  di  espropriazione  compilato
dall'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria  in  Puglia  e  Lucania  -  Sezione speciale per la riforma
fondiaria  -  nei  confronti  di  Margherita Luigi fu Giovanni, per i
terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto);
  Considerato  che  il  sunnominato  ha  presentato istanza, ai sensi
dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare
una  parte  dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato
di espropriazione;
  Considerato  che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza,
ha  proceduto  alla determinazione del terzo residuo di cui al citato
art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Udito   il  parere,  in  data  10  luglio  1952  della  Commissione
parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio
1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di State per l'agricoltura e
per le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria  in  Puglia  e  Lucania  -  Sezione speciale per la riforma
fondiaria  -  nei  confronti  di  Margherita Luigi fu Giovanni, per i
terreni  ricadenti  nel  comune  di  Massafra (provincia di Taranto),
della  superficie di ettari 236.54.05, specificamente descritti negli
allegati 1 e 2 al presente decreto.