IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, che delega al Governo l'emanazione di nuove norme sull'imposta di bollo; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Commissione Parlamentare costituita ai sensi dell'art. 7 della su citata legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; DECRETA: Art. 1. L'imposta di bollo e' dovuta sulle carte su cui sono redatti gli atti civili ed amministrativi, giudiziali e stragiudiziali nonche' sugli scritti, sui registri, stampe e disegni indicati nella annessa tariffa. Ai fini del presente decreto, sotto la denominazione di carta s'intende qualunque materia atta alla compilazione o riproduzione di scritti e disegni che possano valere come atti o documenti.