La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  minimi  di  salario  e tutte le indennita' corrisposte in denaro
previsti   in  ciascuna  Provincia,  in  base  ai  vigenti  contratti
integrativi  provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro
30  aprile  1938  ed  aggiornati  ai sensi del decreto legislativo 15
aprile 1948, n. 628, spettanti ai portieri che prestino la loro opera
di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia,
ed  ai  lavoratori  addetti  alla  pulizia  con  rapporto  di  lavoro
continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad
altri  usi,  compresi quelli di cooperative a contributo statale e di
istituti per le case popolari, sono aumentati nella misura del 30 per
cento.