La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, e' dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.