IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale gia' in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1 ottobre 1951; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1951 e' istituita in Padova una scuola avente finalita' ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.