La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  ordinario  annuale  per  le  spese di funzionamento
dell'Istituto  per  il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato
in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262, e' elevato,
a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1954-55,  a 150 milioni di
lire.