La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Universita' o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facolta' e' prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.