La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di
concorsi  a  cattedre  di  Universita'  o  di  Istituti di istruzione
superiore  da  parte  delle Facolta' e' prorogato fino a dieci giorni
dopo  la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando
dei  concorsi e' prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla
entrata in vigore della presente legge.