La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  La  Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari,
istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione
di  Cassa  per  le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti
ufficiali giudiziari.
  Il  trattamento  di  quiescenza  stabilito  dall'ordinamento  della
Cassa,  di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive
disposizioni, e' modificato secondo le norme della presente legge.