La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari. Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive disposizioni, e' modificato secondo le norme della presente legge.