La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la approvazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, delle eventuali variazioni alla tabella (allegato D della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto) indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o completare a cura dell'Achidiocesi e Archimandritato di Messina. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 maggio 1955 EINAUDI SCELBA - ROMITA - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO