La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste. L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e indennita' da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.