La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO