La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le   imposte   di   successione  e  sul  valore  globale  dell'asse
ereditario,   nelle   successioni  da  adottante  ad  adottato,  sono
applicate  in  misura  pari  a  quelle  dovute per le successioni tra
genitori e figli legittimi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 novembre 1955

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO